DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 701
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1, della Regione autonoma della Valle d'Aosta;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 11 febbraio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Gerontologia e geriatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 66. - DI PRETORO
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 1
Rep. n. 463. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Gerontologia e geriatria" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei, addi' undici del mese di febbraio in Torino, nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino in via G. Verdi n. 8, davanti a me dottor Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino via Cosseria n. 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Universita' stessa, dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino corso G. Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Torino in data 3 dicembre 1965 (che si allega sub A); dott. Francesco Balestri, nato a Pisa il 7 luglio 1914 e residente in Aosta, piazza Narbonne, 16, nella sua qualita' di assessore della Regione autonoma della Valle d'Aosta a questo atto delegato con deliberazione adottata in esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1, dalla Giunta regionale in data 28 gennaio 1966 (che si allegano sub B' e B"), dott. Carlo Gabriele Cotta, nato a Firenze il 29 gennaio 1918, residente in Torino, corso Regio Parco, 2, consigliere della "S.I.T.A.V. - Societa' incremento turistico alberghiero Valdostano S.p.A." nel seguito dell'atto indicata semplicemente S.I.T.A.V. a quest'atto delegato con deliberazione dell'adunanza del Consiglio di amministrazione della Societa' stessa in data 26 settembre 1965 (come da copia del verbale autenticata dal dott. Ottavio Bastrenta di Aosta rep. 1666 in data 15 gennaio 1966 che si allega sub C). I suddetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, previa rinuncia, tra loro d'accordo con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni. Premesso a) che presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di gerontologia e geriatria; b) che detto insegnamento viene ricoperto da alcuni anni con il conferimento di apposito incarico; c) che l'importanza che e' venuta assumendo tale disciplina ha determinato le autorita' accademiche a promuovere l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato al predetto insegnamento; d) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Torino con deliberazioni rispettivamente dell'11 ottobre 1965, 22 dicembre 1965 e 3 dicembre 1965 hanno esaminato e approvato, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della gerontologia e geriatria; e) che, secondo le istanze intercorse, l'istituzione della cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria avverra' ripartendo in parti eguali il carico finanziario tra la Regione autonoma della Valle d'Aosta e la S.I.T.A.V. per un periodo di anni venti corrispondenti alla durata della convenzione relativa; Tutto cio' premesso I suddetti comparenti mi fanno richiesta perche' riceva il presente atto in forza del quale stipulano quanto segue: Art. 1. La Regione autonoma della Valle d'Aosta e la S.I.T.A.V., affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di "Gerontologia e Geriatria" si impegnano a versare in parti eguali all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno;
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga coperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Regione autonoma della Valle d'Aosta e la S.I.T.A.V. si obbligano a elevare, ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti precitati si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di gerontologia e geriatria. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente articolo 1, lettera b) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previsti dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di gerontologia e geriatria e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso e il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare agli Enti sovventori del mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di ruolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 8
Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e l'ho letto ai comparenti i quali a mia interpellanza lo dichiarano pienamente conforme alla propria volonta' e a quella degli Enti rappresentati ed, in approvazione meco lo sottoscrivono. Viene omessa la lettura degli allegati perche' i comparenti concordi espressamente me ne dispensano. L'atto consta di n. 2 fogli scritti su n. 8 facciate intere. F.to Mario ALLARA F.to Francesco BALESTRI F.to Gabriele COTTA F.to Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino addi' 12 febbraio 1966, n. 395, vol. 37 atti pubbl. amm.vi. Esatte lire: esente. p. Il direttore Il capo reparto distrettuale di II. cl. f.to: Viarengo Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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