DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1966, n. 765
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo agli istituti di informazione, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 6 dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 23 - DI PRETORO
Accordo - art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo agli istituti di informazione. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, avendo constatato con grande soddisfazione il generale sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e nel desiderio di promuovere maggiormente tale sviluppo mediante la creazione nei territori dei due Paesi di istituti di informazione, che possono essere denominati Centri culturali o Istituti di cultura, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a consentire l'istituzione ed il funzionamento nel proprio territorio di un Centro di informazione dell'altra Parte contraente, sotto la denominazione di "Centro culturale" o di "Istituto di cultura", che avra' lo scopo di far conoscere al pubblico la vita, la civilta' e la cultura del proprio Paese. Ciascun Centro avra' la propria sede nella capitale dell'altra Parte contraente. Previo accordo tra le due Parti contraenti, ciascun Centro potra' aprire in altre citta' sezioni distaccate, le quali svolgeranno le medesime attivita' e nei confronti delle quali si applicheranno tutte le agevolazioni previste dal presente Accordo a favore del Centro.
Accordo - art. 2
Articolo 2 I Centri suindicati eserciteranno la loro attivita' nello ambito delle condizioni fissate dal presente Accordo e conformemente alla legislazione del Paese nel cui territorio hanno sede.
Accordo - art. 3
Articolo 3 I Centri potranno esercitare le seguenti attivita': a) organizzare nei loro locali una biblioteca ed una sala di lettura; b) pubblicare, o importare, pubblicazioni di informazione culturale e scientifica del rispettivo Paese; c) presentare dei films nei loro locali e dare in prestito films documentari, scientifici e didattici ad istituzioni sociali, scientifiche o educative locali, tramite gli Enti competenti del Paese in cui hanno sede; d) organizzare nei loro locali conferenze letterarie, scientifiche ed altre, accompagnate o meno da illustrazioni visive o da manifestazioni musicali; e) organizzare nei loro locali delle esposizioni di fotografie, disegni, manifesti, libri, opere d'arte originali o riproduzioni; f) prestare assistenza alle istituzioni per l'insegnamento della lingua del proprio Paese, in collaborazione con le autorita' del Paese in cui hanno sede.
Accordo - art. 4
Articolo 4 I Centri potranno importare liberamente ed in esenzione di diritti doganali il materiale necessario allo svolgimento di dette attivita' (libri, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche, partiture musicali ed altri stampati, nonche' quadri, disegni, litografie, incisioni, films, diapositive, e registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico e culturale), in conformita' con le disposizioni vigenti nel territorio del Paese in cui essi hanno sede. I Centri avranno facolta' di prestare, ma non di vendere o di distribuire al pubblico, le suddette pubblicazioni.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3 del presente Accordo, i Centri dovranno attenersi alle disposizioni vigenti nello Stato nel cui territorio hanno sede in materia di stampa, cinematografia, rappresentazioni ed altre pubbliche manifestazioni.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' alle norme costituzionali di ciascuna delle Parti contraenti ed entrera' in vigore al momento dello scambio delle Note relative all'avvenuta ratifica.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo e' stipulato a tempo indeterminato e restera' in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Fatto a Belgrado il 10 novembre 1965 in duplice esemplare nelle lingue italiana e serbo-croata, facendo entrambi i testi ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Socialista della Repubblica italiana Federativa di Jugoslavia MARIO ZAGARI M. PAVICEVIC Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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