DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 788
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1235, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di "Ottica" presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Firenze;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concreto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Firenze il 2 marzo 1966, con la quale viene mutata la destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Firenze - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1235 - dall'insegnamento di "Ottica" a quello di "Fisica dello spazio". Con la convenzione stessa vengono, altresi', adeguati al nuovo costo medio i contributi che l'ente finanziatore e' tenuto a corrispondere all'Universita' di Firenze per il mantenimento del posto anzidetto, fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 25 luglio 1957, approvata col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1235.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 33. - DI PRETORO
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze 24 luglio 1957-art. 1
Repertorio n. 582 Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze, addi' 24 luglio 1957, tra le officine Galileo di Firenze e l'Universita' degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento dell'"Ottica" presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di detta Universita', convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1235 dell'8 novembre 1957. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei, addi' due del mese di marzo, a Firenze, nell'ufficio del Rettorato dell'Universita' degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, innanzi a me dott. Tullio Gallo, nato a Cognola (Trento) il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della medesima Universita', delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 1 luglio 1950, sono personalmente comparsi: il prof. Mario Tofani, nato a Livorno il 16 settembre 1901, residente a Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio ma quale pro-rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze in data 20 giugno 1963 (allegato A); e il prof. Francesco Scandone, nato a Firenze il 18 giugno 1909, residente a Firenze, via Carlo Bini, 44, non in proprio ma nella sua qualita' di direttore delle Officine Galileo s.p.r., delegato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione della Societa' "Officine Galileo", in data 17 dicembre 1965 (allegato B); Premesso: Che tra la Societa' "Officine Galileo" di Firenze e l'Universita' degli studi di Firenze, rispettivamente rappresentate dall'ing. dott. Giannangelo Sperti, direttore generale della detta Societa' e il rettore prof. E. Paolo Lamanna, addi' ventiquattro del mese di luglio dell'anno 1957, e' stata stipulata, per la istituzione di un posto di professore di ruolo, per l'insegnamento dell'"Ottica" presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della predetta Universita', apposita convenzione a rogito del dott. Tullio Gallo, convenzione registrata a Firenze (Atti civili), addi' 25 luglio 19/, ai n. 1347/, volume 554, gratis; Che con provvedimento del Ministero della pubblica Istruzione in data 28 ottobre 1963 il prof. Giuliano Toraldo di Francia, titolare della cattedra di "Ottica" e' stato trasferito alla stessa Universita' di Firenze, a decorrere dal 1 novembre 1963 alla cattedra di Fisica superiore e che pertanto si e' reso libero il posto di ruolo convenzionato; Che la Societa' "Officine Galileo" con lettera del 22 aprile 1965 ha richiesto che nell'interesse dell'Universita' degli studi e della Citta' di Firenze, la convenzione per il posto di ruolo di "Ottica", posto resosi vacante in seguito al trasferimento del titolare ad altro insegnamento, sia destinata ad altra disciplina e propriamente alla "Fisica dello spazio"; Che la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Firenze con deliberazione in data 18 maggio 1965 ha approvato il cambiamento di denominazione della cattedra di cui alla convenzione sopracitata da "Ottica" a "Fisica dello spazio" (allegato C); Che con lettera 23 agosto 1965, n. 7279, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che nel presente atto aggiuntivo dovranno essere aumentati, per adeguarli al nuovo costo medio, i contributi che l'Ente finanziatore e' tenuto, ai sensi della convenzione gia' stipulata, a versare annualmente alla anzidetta Universita' per il mantenimento del posto; tutto cio' premesso: I signori comparenti della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. La dizione insegnamento di "Ottica" figurante nella convenzione stipulata a Firenze, addi' 24 luglio 1957, rep. n. 443, registrata a Firenze (Atti civili), addi' 25 luglio 1957, al n. 1347, vol. 554, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1235 dell'8 novembre 1957, e' modificata a tutti gli effetti in insegnamento di "Fisica dello spazio".
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze 24 luglio 1957-art. 2
Art. 2. (che sostituisce gli articoli 2 e 3 della menzionata convenzione) Le "Officine Galileo" di Firenze si impegnano a versare all'Universita' medesima in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto di "Fisica dello spazio" e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno i seguenti contributi da destinare al finanziamento del posto di professore di ruolo: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguentemente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 5, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze 24 luglio 1957-art. 3
Art. 3 (nuovo). Qualora il costo medio del titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Societa' "Officine Galileo" di Firenze si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Societa' "Officine Galileo" di Firenze si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, la aliquota del 20% indicata nell'art. 2, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze 24 luglio 1957-art. 4
Art. 4. (che sostituisce l'art. 4 della suaccennata convenzione) L'Universita' di Firenze, per l'attuazione di quanto convenuto nel precedente articolo e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Fisica dello spazio". L'Universita' medesima versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2 (comma b) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze 24 luglio 1957-art. 5
Art. 5. Il comma lettera b) viene cosi' sostituito: "se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3". Il comma ultimo viene cosi' sostituito: "Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso e il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare alla Societa' "Officine Galileo" di Firenze dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Rimangono ferme e valide tutte le altre clausole indicate negli articoli della citata convenzione del 25 luglio 1957. Il presente atto e' esente da tasse di registro e bollo ai termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi. Richiesto ho io funzionario rogante ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano e lo dichiarano conforme alla volonta' espressami. Questo atto consta di numero sette facciate e fin qui parte della successiva di numero due fogli di carta libera uso bollo che viene firmato dai comparenti con me funzionario delegato agli atti e contratti della Amministrazione universitaria a forma di legge. F.to prof. Francesco SCANDONE; F.to Mario TOFANI; F.to Tullio GALLO. Registrato a Firenze (atti civili), addi' 7 marzo 1966 al n. 278 mod. 71/ME. Esatte L. gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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