LEGGE 26 settembre 1966, n. 792
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1) Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
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