DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 793

Type DPR
Publication 1966-07-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 12 maggio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di e Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 59. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 1

Rep. n. 1026 REPUBBLICA ITALIANA Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Psichiatria presso la Facolta' di medicina e chirurgia. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 12 (dodici) del mese di maggio, alle ore 11,30 (12 maggio 1966), in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato della Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me, dottor Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' predetta in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con decreto rettorale 6 aprile 1924, numero 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario; Fiore dott. Adriano, nato il 12 novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario; si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce, nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', nell'adunanza del 26 marzo 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A); Vighi avv. Roberto, nato il 7 maggio 1891 a Monaco di Baviera (Germania Occidentale) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella qualita' di presidente della provincia di Bologna, e quindi di legale rappresentante della medesima, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Bologna nella seduta del 19 luglio 1965, con deliberazione n. 268, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 26 ottobre 1965 col n. CS/2807 Div. San., che, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera B); comparenti tutti della cui personale identita' io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di Psichiatria; che il crescente diffondersi dei Centri diagnostici neuropsichiatrici e dei servizi di igiene e profilassi neuro-mentale per la diagnosi e la cura delle forme neuro-psichiche hanno posto l'urgente necessita' di risolvere il problema della preparazione del personale specializzato, specialmente nel settore medico; che l'istituzione di una cattedra universitaria di Psichiatria, oltre ad assolvere l'importante compito di formare i giovani medici, potra' favorire lo sviluppo di studi scientifici di psichiatria medica, sociale ed applicata ai servizi di igiene e profilassi mentale istituiti dalla provincia di Bologna; che, una volta istituita la cattedra, la provincia di Bologna, come risulta dal partito di deliberazione, in data 19 luglio 1965, di cui in seguito, si potra' adoperare - d'intesa con la Universita' - per fornire alla cattedra medesima gli strumenti utili e necessari per il migliore concretamento dell'insegnamento sia sul piano didattico sia sul piano clinico-sociale; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, con deliberazione in data 16 luglio 1964, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera C), ebbe ad esprimere parere favorevole all'istituzione del predetto posto di ruolo di professore; che il Consiglio provinciale di Bologna, con deliberazione n. 268 in data 19 luglio 1965 - approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna nella seduta del 26 ottobre 1965, col n. CS/2807 Div. San., allegata in copia conforme sotto la lettera B) - ebbe ad approvare lo schema di convenzione relativo all'istituzione in parola; che, a seguito delle nuove disposizioni di massima emanate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' in ordine agli oneri vari connessi alla creazione di nuove cattedre convenzionate, il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, nella seduta dell'8 marzo 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, e' allegato al presente atto sotto la lettera D), accogliendo la proposta del direttore della Clinica di malattie nervose e mentali, ha espresso parere favorevole a che la cattedra in parola venga accolta; che il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, rispettivamente nelle sedute del 26 marzo 1966 e del 28 aprile 1966, i cui verbali in estratto per copia conforme sono allegati al presente atto sotto le lettere A), gia' citata, ed E); le parti tutte come sopra costituite, mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto; Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito, col decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Psichiatria, in aggiunta ai posti gia' assegnati alla Facolta' stessa.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 2

Art. 2. La provincia di Bologna si obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'articolo 1, le seguenti somme: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (novecentoventimila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera dello Stato, la provincia di Bologna si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente finanziatore si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 4

Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dalla provincia di Bologna alla Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Psichiatria. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi'; con esonero la ogni altro obbligo o responsabilita', a versare annualmente: alo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 6

Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di Psichiatria e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto, la convenzione stessa decade, a meno che tra la provincia di Bologna e l'Amministrazione dell'Universita' di Bologna si addivenga all'accordo di destinare il posto medesimo ad altra materia di insegnamento.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 6; b) qualora vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 8

Art. 8. La presente convenzione e' esente da tassa di registro ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94), perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla volonta' loro e degli Enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di fogli n. 4 (quattro) di carta bollata, scritti su facciate n. 13 (tredici). F.to Felice Battaglia F.to avv. Roberto Vighi F.to Giovanni Ricci, teste F.to Adriano Fiore, teste F.to Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante Registrato a Bologna il 14 maggio 1966, Atti pubblici numero 1126. Gratis. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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