DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 808
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'interno; Decreta:
Art. 1
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, che hanno sede nel territorio della Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 2
La Regione provvede agli adempimenti necessari ai fini della tenuta dello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3
Nulla e' innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonche' i consorzi di cooperative di altra natura a carattere nazionale.
Art. 4
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa trasferite, si avvale delle Commissioni provinciali di vigilanza.
SARAGAT MORO - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 51. - VILLA
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