DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 810
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10 , relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Ai fini degli esami le Istituzioni di diritto privato debbono precedere con esito favorevole, l'esame di Scienza delle finanze e Diritto finanziario".
Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Filologia classica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 1966
SARAGAT
GUI.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 54. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10, relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Ai fini degli esami le Istituzioni di diritto privato debbono precedere con esito favorevole, l'esame di Scienza delle finanze e Diritto finanziario". Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Filologia classica".
SARAGAT GUI.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 54. - VILLA
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