LEGGE 12 ottobre 1966, n. 825

Type Legge
Publication 1966-10-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

r la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente: "Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e composto dal procuratore generale, della Repubblica nonchè da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello. In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione. I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio. Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata. Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente effettivo, meno anziano per servizio".

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