DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 833

Type DPR
Publication 1966-08-09
Ultimo aggiornamento 1976-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per l'interno; Decreta:

Art. 1

Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902)). Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implichino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.

Art. 2

Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, e' adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.

Art. 3

Nulla e' innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a: 1) trasporto degli effetti postali; 2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti; 3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica.((1)) Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902))

Art. 5

Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.((1))

Art. 6

Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che e' competente a concedere. La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovra' sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.((1)) Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7

Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovra' essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

SARAGAT MORO - SCALFARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte

dei conti, addi' 13 ottobre 1966

Atti del Governo,

registro n. 206, foglio n. 70. - VILLA

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