DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 833
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per l'interno; Decreta:
Art. 1
Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902)). Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implichino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.
Art. 2
Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, e' adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.
Art. 3
Nulla e' innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a: 1) trasporto degli effetti postali; 2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti; 3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica.((1)) Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902))
Art. 5
Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.((1))
Art. 6
Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che e' competente a concedere. La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovra' sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.((1)) Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.
Art. 7
Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovra' essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
SARAGAT MORO - SCALFARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte
dei conti, addi' 13 ottobre 1966
Atti del Governo,
registro n. 206, foglio n. 70. - VILLA
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