DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 834
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione; Decreta:
TITOLO I Ordinamento dei Comuni
Art. 1
Sono trasferite alla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le attribuzioni amministrative che i testi unici delle leggi comunali 4 febbraio 1915, n. 148, 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, conferiscono agli organi statali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 2
Nulla e' innovato per quanto concerne: i servizi d'interesse generale dello Stato indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, la disciplina dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali, gli atti di archivio, le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, la responsabilita' civile e contabile degli amministratori ed impiegati comunali.
Art. 3
Restano ferme le attribuzioni demandate agli organi dello Stato per quanto riguarda: a) la potesta' del prefetto di emettere - oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria - ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita', polizia-locale ed igiene, per motivi di sicurezza pubblica interessanti l'intera Provincia o piu' Comuni della medesima, ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale 3 marzo 1934, n. 383; b) la potesta' del prefetto di proporre al Consiglio comunale la decadenza del sindaco e la potesta' del Governo di dichiarare in via suppletiva tale decadenza, ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; c) il giuramento del sindaco dinanzi al prefetto, ai sensi dell'art. 150 del citato testo unico del 1915; d) il rilascio di certificati da parte della Giunta provinciale amministrativa su ricorso degli interessati, contro il rifiuto opposto dal sindaco, limitatamente alle materie di competenza statale ai sensi dell'art. 160 del citato testo unico del 1915 e art. 63 del menzionato testo unico del 1934; e) l'approvazione del prefetto della nomina del delegato e degli aggiunti del sindaco per i quartieri, le borgate e frazioni, di cui agli articoli 155 e 156 del citato testo unico del 1915; f) la potesta' del prefetto di delegare un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, in caso di inadempienza o irregolarita' da parte del sindaco, di cui all'art. 159 del menzionato testo unico del 1915; g) la potesta' del prefetto di promuovere la decadenza dei consiglieri e degli Assessori per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta municipale, ai sensi dell'art. 289 del menzionato testo unico del 1915; h) l'approvazione del prefetto della nomina dei messi comunali di cui all'art. 273 del citato testo unico del 1934.
Art. 4
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione dei Consigli comunali e dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.
TITOLO II Circoscrizione dei Comuni: Toponomastica
Art. 5
Per l'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli gia' esistenti, la modificazione della loro circoscrizione e denominazione, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni nell'ambito dei quali avvengono le variazioni e le determinazioni di cui sopra. Per la validita' del referendum e' richiesta la partecipazione di almeno la meta' degli elettori.
Art. 6
Non puo' provvedersi alle variazioni e determinazioni di cui all'articolo precedente quando, in base agli atti di istruttoria, risulta che la richiesta di istituzione di nuovi Comuni, di fusione di quelli gia' esistenti e di modificazione della loro circoscrizione non e' accoglibile perche' vi osta la condizione dei luoghi, o perche' i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi o non sarebbero in grado di assicurare il pareggio economico del bilancio.
Art. 7
Le procedure in corso presso gli uffici statali, relative alla istituzione di nuovi Comuni o modificazione di circoscrizioni o di denominazioni saranno definite dagli organi dello Stato competenti secondo le leggi statali in vigore.
Art. 8
Le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di toponomastica sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, restano ferme le attribuzioni consultive della Sovrintendenza ai monumenti e delle deputazioni provinciali di storia patria in materia di toponomastica nonche' le attribuzioni devolute, in base alle norme vigenti, al Ministero della pubblica istruzione, in ordine al mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali, ed al Ministero dell'interno per le deroghe in materia di toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.
SARAGAT MORO - TAVIANI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 2966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 71. - VILLA
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