LEGGE 4 ottobre 1966, n. 839
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è sostituito dal seguente: "Il Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 ottobre 1966 SARAGAT MORO - TOLLOY - PRETI - RESTIVO - SCALFARO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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