DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 853

Type DPR
Publication 1966-09-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948 con il quale e' stato costituito l'Ente "Fiera campionaria internazionale di Trieste" ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, e 10 maggio 1962, n. 838, che ne hanno approvato il vigente statuto; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio generale dell'Ente, in data 16 aprile 1966, per la modifica degli articoli 7 e 8 del predetto statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", con sede in Trieste, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, e 10 maggio 1962, n. 838, e' modificato come appresso. Gli articoli 7 e 8 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Art. 7. - La Giunta esecutiva e' composta: dal presidente dell'Ente che la presiede; dai tre membri del Consiglio generale rappresentanti il Comune, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste e la provincia di Trieste ai quali spettano le cariche di vicepresidente su conforme nomina da parte del Ministro per l'industria e per il commercio; da altri cinque membri del Consiglio generale eletti a maggioranza dal Consiglio stesso. Essa dura in carica quattro anni e puo' essere confermata. La Giunta esecutiva provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e alla ordinaria amministrazione dell'Ente. La Giunta esecutiva e' convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente secondo la necessita' e quando ne facciano domanda due membri. Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono gratuite. Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni, nonche' per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale". "Art. 8. - Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, firma gli atti deliberativi dell'Ente, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi i suddetti organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuita' e le regolarita' della gestione dell'Ente. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. La predetta carica e' gratuita. Egli e' coadiuvato dai tre vice-presidenti. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente rappresentante il comune di Trieste, al quale spetta la qualifica di primo vicepresidente".

SARAGAT ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 85. - VILLA

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