LEGGE 4 ottobre 1966, n. 860
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Viene accordata per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza. A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze: Ministero dell'interno. . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000.000 Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . L. 126.000.000 Ministero delle finanze. . . . . . . . . . . . . . L. 182.000.000
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