LEGGE 12 ottobre 1966, n. 865

Type Legge
Publication 1966-10-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Tra le categorie professionali di cui all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono inclusi anche i periti industriali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

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