LEGGE 12 ottobre 1966, n. 865
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Tra le categorie professionali di cui all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono inclusi anche i periti industriali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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