DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. 868

Type DPR
Publication 1966-07-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' istituito, presso la Facolta' di giurisprudenza della libera Universita' di Urbino, il corso di laurea in Scienze politiche.

Art. 2

Le norme statutarie concernenti l'ordinamento del nuovo corso di laurea e le tabelle A, B, C ed E, relative al personale insegnante, assistente, amministrativo, di biblioteca e ausiliario sono approvate nel testo annesso al presente decreto e visitate dal Ministro per la pubblica istruzione.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 104. - VILLA

Allegato

Modifiche allo statuto della libera Universita' di Urbino In relazione alla Istituzione del corso di laurea in Scienze politiche presso la Facolta' di giurisprudenza. CAPO III DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI SEZIONE I Norme generali. Art. 12. - Il comma 1: "La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza" e' sostituito dal seguente: "La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche". SEZIONE II Norme speciali per la Facolta' di giurisprudenza Art. 15. - Le parole "La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza" sono sostituite con le seguenti: "La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche". Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli 18 e 19, relativi al corso di laurea in Scienze politiche. Art. 18. - "La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche e' di quattro anni". E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Dottrina dello Stato; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Istituzioni di diritto pubblico; 4) Diritto amministrativo (biennale); 5) Diritto internazionale; 6) Diritto del lavoro; 7) Diritto costituzionale italiano comparato; 8) Storia moderna (biennale); 9) Storia delle dottrine politiche; 10) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici; 11) Storia dei trattati e politica internazionale; 12) Geografia politica ed economica; 13) Economia politica; 14) Politica economica e finanziaria; 15) Statistica; 16) Scienza delle finanze; 17) Istituzioni di diritto e procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1) Sociologia; 2) Storia delle dottrine economiche; 3) Storia economica; 4) Contabilita di Stato; 5) Storia medioevale; 6) Storia dei partiti e dei movimenti politici; 7) Storia delle istituzioni politiche; 8) Storia del movimento sindacale; 9) Storia del diritto italiano; 10) Storia contemporanea; 11) Diritto sanmarinese; 12) Filosofia del diritto; 13) Diritto diplomatico e consolare; 14) Diritto ecclesiastico; 15) Diritto parlamentare; 16) Diritto privato comparato; 17) Diritto processuale civile; 18) Demografia; 19) Organizzazione internazionale; 20) Organizzazione economica internazionale; 21) Scienza dell'amministrazione. Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due puo' valersi di qualsiasi altro insegnamento fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facolta' dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Consiglio di facolta'. Lo studente e', inoltre, tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esami di due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, la inglese o la tedesca; per altra lingua e' consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facolta' dell'Ateneo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari. Art. 19. - L'esame di Istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di Diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di Diritto costituzionale italiano e comparato deve essere sostenuto prima di quelli di Diritto internazionale e di Diritto amministrativo; l'esame di Economia politica deve essere sostenuto prima di quello di Politica economica e finanziaria e di Scienza delle finanze. CAPO VII DEGLI STUDENTI - DELLE TASSE - DEGLI ESAMI Dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'esame di laurea in Scienze politiche. Art. 70. - L'esame di laurea in Scienze politiche consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema riguardante le materie fondamentali di cui all'art. 18 e la Sociologia. Qualora il candidato intenda scegliere la dissertazione scritta su un tema vertente su una delle materie complementari, ad esclusione di, Sociologia, deve averne autorizzazione dal Consiglio della facolta', salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, ed averne superato il relativo esame; b) nella discussione orale di due tesine scelte dal candidato in materie diverse da quella in cui e' caduta la scelta della dissertazione scritta". Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI TABELLA A Posti di ruolo dei professori Il ruolo organico dei professori di ruolo della Facolta' di giurisprudenza e' costituito di n. 10 posti, di cui n. 6 per il corso di laurea in Giurisprudenza e n. 4 per il corso di laurea in Scienze politiche. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI TABELLA B Posti di ruolo del personale assistente Il ruolo organico degli assistenti della Facolta' di giurisprudenza e' costituito di n. 4 posti. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI TABELLA C Posti di ruolo del personale amministrativo e di biblioteca Il ruolo organico del personale amministrativo e di biblioteca e' modificato nel modo seguente: Coeff. a) Carriera direttiva: 325 Consigliere di I classe............. \ 271 Consigliere di II classe............ > viene aggiunto un 229 Consigliere di III classe........... / posto b) Carriera direttiva del personale di biblioteca: 325 Bibliotecario di I classe........... \ 271 Bibliotecario di II classe.......... > viene aggiunto un 229 Bibliotecario di III classe......... / posto c) Carriera di concetto: 271 Ragioniere.......................... \ viene aggiunto un 229 Ragioniere aggiunto................. > posto 202 Vice ragioniere..................... / d) Carriera esecutiva: 202 Archivista.......................... viene aggiunto un posto 180 Applicato........................... \ viene aggiunto un 157 Applicato aggiunto.................. / posto Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI TABELLA E Posti di ruolo del personale ausiliario Il ruolo organico del personale ausiliario e' modificato nel senso che viene aggiunto un posto. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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