DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 869
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanita' e per l'interno; Decreta:
Art. 1
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 2
Nulla e' innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a: 1) profilassi internazionale, sanita' marittima, aerea e di confine; 2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale puo' ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, attinenti ai requisiti e alle prescrizioni di vendita dei prodotti sopraindicati; 3) pubblicita' in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia; 4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanita'; 5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; 6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali; salva la facolta' della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali; 7) impiego, utilizzazione e detenzione dei gas tossici; 8) impiego pacifico dell'energia nucleare; 9) esercizio di industrie insalubri, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanita'; 10) stato giuridico degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi; tuttavia delle Commissioni di concorso per l'assunzione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi dovranno far parte due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno medico o veterinario; 11) acque minerali e termali limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanita'; 12) professioni sanitarie; professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ordini e Collegi professionali; 13) determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; determinazione delle materie di insegnamento; provvedimenti in materia di esami per il conseguimento dei relativi diplomi; 14) servizi medico-scolastici; salva la facolta' della Regione di concorrere con proprie provvidenze; 15) malattie infettive, infestive e diffusive degli animali; salva la facolta' della Regione di concorrere con proprie provvidenze; 16) controllo sui pubblici macelli abilitati alla esportazione delle carni; 17) produzione, commercio e vendita dei mangimi.
Art. 3
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902)). Nulla e' innovato ai poteri di vigilanza e tutela sugli enti sanitari a carattere nazionale o che svolgono attivita' anche fuori del territorio della Regione. Per il controllo sugli organi degli enti sanitari si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, in relazione alla natura dell'ente. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902)).
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902)).
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975 N. 902)).
SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 99. - VILLA
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