LEGGE 4 ottobre 1966, n. 876

Type Legge
Publication 1966-10-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI REALE - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione

Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima (Strasburgo, 6 maggio 1963). Parte di provvedimento in formato grafico

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