LEGGE 4 ottobre 1966, n. 876
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 10 della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI REALE - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione
Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima (Strasburgo, 6 maggio 1963). Parte di provvedimento in formato grafico
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