LEGGE 18 ottobre 1966, n. 883
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato di lire 45 milioni, autorizzato con legge 11 luglio 1952, n. 965, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, è elevato a lire 80 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.
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