LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887

Type Legge
Publication 1966-10-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti. Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.