DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. 888

Type DPR
Publication 1966-07-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con il quale veniva istituito, presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' commerciale "L. Bocconi" di Milano, il corso di laurea di lingue e letterature straniere;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 360, con la quale veniva trasformato in Facolta' il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1966, n. 179, con il quale veniva disposto, presso l'Universita' commerciale "L. Bocconi" di Milano, il ruolo organico dei posti di professori di materie fondamentali;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Universita' commerciale "L.

Bocconi" di Milano e' costituito in Facolta'.

Nulla,

invece, e' innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico, intendendosi che la Facolta' di lingue e letterature straniere rilascera' la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, gia' propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facolta' di economia e commercio, mentre quest'ultima Facolta' continuera' a rilasciare la laurea, prevista dalla tabella VIII, annessa al citato regio decreto. Pertanto le disposizioni degli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 dello statuto della suddetta Universita' sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Art. 1

E' compresa nella categoria delle Universita' di cui al n. 2 dell'art. 1 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Essa e' costituita dalle seguenti Facolta': Facolta' di economia e commercio; Facolta' di lingue e letterature straniere. Art. 3. - Il governo della Universita' e' esercitato dal Consiglio di amministrazione, dal rettore, dal Senato accademico e dai Consigli di facolta', secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni di legge e di regolamento del vigente ordinamento universitario e purche' esse non contrastino con le norme del presente statuto. Art. 7. - Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali e' costituito di quattordici posti di cui nove per la Facolta' di economia e commercio e cinque per la Facolta' di lingue e letterature straniere. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' governative provvisti della medesima anzianita' di servizio. In caso di trasferimento alla Universita' Bocconi di professori appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' governative. Ai professori di ruolo e' assicurato il trattamento di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Universita' governative. Art. 8. - Il Senato accademico e' costituito dal rettore, che lo presiede, e dai presidi delle Facolta'. Alle adunanze del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono determinate dalle leggi e dai regolamenti concernenti l'ordinamento universitario. Art. 9. - I Consigli di Facolta' si compongono dal preside, nominato a norma dell'art. 202 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che li presiede, e da tutti i professori di ruolo appartenenti a ciascuna Facolta'. Tuttavia, alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere invitati anche i professori di ruolo, che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altre Facolta', Universita' o Istituto, nonche' i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facolta'. Ai Consigli di Facolta' spettano le attribuzioni che sono loro demandate dalle leggi e dai regolamenti concernenti l'ordinamento universitario. Le funzioni di segretario sono esercitate dal piu' giovane dei professori di ruolo.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 105. - VILLA

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