DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 890

Type DPR
Publication 1966-09-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30 , relativo al corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta".

Art. 32 , relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche ed attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami gia' superati per la precedente laurea.

Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti.

Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facolta' caso per caso".

Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico biologico:

Corso superiore di Matematica per chimici;

Chimica analitica clinica;

Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali;

Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;

Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici;

Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi;

Stereochimica organica;

Stereochimica inorganica;

Meccanismi delle reazioni organiche.

Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:

Corso superiore di matematica per chimici;

Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali;

Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;

Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici;

Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi;

Stereochimica organica;

Stereochimica inorganica;

Meccanismi delle reazioni organiche.

Alla fine dello stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "Chimica analitica clinica", se non sono stati superati gli esami di:

a)

Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa;

b)

Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa;

c)

Esercitazioni di Chimica organica e Analisi organica".

Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Corso superiore di Matematica per chimici;

Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali;

Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;

Analisi chimica strumentale con metodi, radiochimici;

Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi;

Stereochimica organica;

Stereochimica inorganica;

Meccanismi delle reazioni organiche.

Art. 94. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Geomagnetismo" viene contraddistinto dalle lettere G e A e pertanto diviene valido per l'indirizzo generale e per l'indirizzo applicativo.

Art. 97. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - Gruppo astronomico dell'indirizzo applicativo, e' aggiunto quello di "Analisi numerica".

All'elenco degli insegnamenti complementari per tutti e tre gli indirizzi dello stesso corso di laurea e' aggiunto quello di "Istituzioni di algebra superiore".

Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto il seguente: "Elettrofisiologia (semestrale)".

Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente: "Elettrofisiologia (semestrale)".

Gli articoli 252 e 253, relativi al corso di specializzazione in Discipline bancarie, sono modificati nel modo seguente:

Art. 252. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore del corso di specializzazione e' un professore ordinario della Facolta'".

Art. 253. - E' aggiunto il seguente nuovo comma:

"Al corso possono essere altresi' ammessi - su insindacabile e discrezionale decisione del Consiglio dei professori - i laureati in Giurisprudenza e Scienze politiche che abbiano maturato una effettiva anzianita' di servizio di piu' di 5 anni presso aziende di crediti o Istituti di credito speciale e finanziari".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 115. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 30, relativo al corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta". Art. 32, relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche ed attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami gia' superati per la precedente laurea. Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti. Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facolta' caso per caso". Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: Per l'indirizzo organico biologico: Corso superiore di Matematica per chimici; Chimica analitica clinica; Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali; Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici; Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici; Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi; Stereochimica organica; Stereochimica inorganica; Meccanismi delle reazioni organiche. Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico: Corso superiore di matematica per chimici; Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali; Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici; Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici; Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi; Stereochimica organica; Stereochimica inorganica; Meccanismi delle reazioni organiche. Alla fine dello stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "Chimica analitica clinica", se non sono stati superati gli esami di: a) Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa; b) Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa; c) Esercitazioni di Chimica organica e Analisi organica". Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Corso superiore di Matematica per chimici; Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali; Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici; Analisi chimica strumentale con metodi, radiochimici; Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi; Stereochimica organica; Stereochimica inorganica; Meccanismi delle reazioni organiche. Art. 94. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Geomagnetismo" viene contraddistinto dalle lettere G e A e pertanto diviene valido per l'indirizzo generale e per l'indirizzo applicativo. Art. 97. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - Gruppo astronomico dell'indirizzo applicativo, e' aggiunto quello di "Analisi numerica". All'elenco degli insegnamenti complementari per tutti e tre gli indirizzi dello stesso corso di laurea e' aggiunto quello di "Istituzioni di algebra superiore". Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto il seguente: "Elettrofisiologia (semestrale)". Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente: "Elettrofisiologia (semestrale)". Gli articoli 252 e 253, relativi al corso di specializzazione in Discipline bancarie, sono modificati nel modo seguente: Art. 252. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore del corso di specializzazione e' un professore ordinario della Facolta'". Art. 253. - E' aggiunto il seguente nuovo comma: "Al corso possono essere altresi' ammessi - su insindacabile e discrezionale decisione del Consiglio dei professori - i laureati in Giurisprudenza e Scienze politiche che abbiano maturato una effettiva anzianita' di servizio di piu' di 5 anni presso aziende di crediti o Istituti di credito speciale e finanziari".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 115. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.