DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 900
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti del biennio di Ingegneria - corso ingegneria meccanica - e' aggiunto quello di "Teoria e pratica delle misure".
Art. 149 , relativo alla scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a n. 20 allievi".
Art. 158 , relativo alla scuola di specializzazione in Igiene; e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".
Art. 166 , relativo alla scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".
Art. 174 , relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a quindici allievi".
Art. 212 , relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alla scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione, per ogni anno accademico, e' limitata a venti allievi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 121. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti del biennio di Ingegneria - corso ingegneria meccanica - e' aggiunto quello di "Teoria e pratica delle misure". Art. 149, relativo alla scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a n. 20 allievi". Art. 158, relativo alla scuola di specializzazione in Igiene; e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi". Art. 166, relativo alla scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi". Art. 174, relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a quindici allievi". Art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Sono ammessi alla scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione, per ogni anno accademico, e' limitata a venti allievi".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 121. - VILLA
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