DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 900

Type DPR
Publication 1966-09-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti del biennio di Ingegneria - corso ingegneria meccanica - e' aggiunto quello di "Teoria e pratica delle misure".

Art. 149 , relativo alla scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a n. 20 allievi".

Art. 158 , relativo alla scuola di specializzazione in Igiene; e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".

Art. 166 , relativo alla scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi".

Art. 174 , relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a quindici allievi".

Art. 212 , relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Sono ammessi alla scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione, per ogni anno accademico, e' limitata a venti allievi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 121. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti del biennio di Ingegneria - corso ingegneria meccanica - e' aggiunto quello di "Teoria e pratica delle misure". Art. 149, relativo alla scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a n. 20 allievi". Art. 158, relativo alla scuola di specializzazione in Igiene; e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi". Art. 166, relativo alla scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a trenta allievi". Art. 174, relativo alla scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a quindici allievi". Art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Sono ammessi alla scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione, per ogni anno accademico, e' limitata a venti allievi".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 121. - VILLA

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