DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. 908

Type DPR
Publication 1966-09-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595 e 27 agosto 1964, n. 1042; Viste le deliberazioni assunte il 27 aprile 1965 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Gli articoli 4, 6, 8, 19, 21, 23 e 28 dello statuto dello Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 120. - VILLA

Allegato

Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana - Ancona Testo degli articoli 4, 6, 8, 19, 21, 23 e 28 dello statuto Art. 4. I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a L. 1500 milioni sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire centocinquantamila ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio delle Marche come appresso: Cassa di risparmio di Ancona n. 901 quote L. 135.150.000 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.................... n. 1427 quote L. 214.050.000 Cassa di risparmio di Fa- briano e Cupramontana..... n. 549 quote L. 82.350.000 Cassa di risparmio di Fano. n. 667 quote L. 100.050.000 Cassa di risparmio di Fermo. n. 857 quote L. 128.550.000 Cassa di risparmio di Jesi.. n. 1189 quote L. 178.350.000 Cassa di risparmio di Loreto n. 287 quote L. 43.050.000 Cassa di risparmio della pro- vincia di Macerata........ n. 2252 quote L. 337.800.000 Cassa di risparmio di Pesaro n. 1871 quote L. 280.650.000 ---------------- 1.500.000.000 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a lire settecentocinquantamilioni, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento Iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea puo' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non puo' aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata al rispettivi apporti al fondi di garanzia, costituiti dal conferimento Iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti Art. 6. Sono Organi dell'Istituto: l'assemblea dei partecipanti; il Consiglio di amministrazione; II presidente; il Collegio sindacale; il Comitato consultivo; il direttore. Art. 8. Spetta all'Assemblea: a) eleggere i componenti il Consiglio di amministrazione nonche' i sindaci di sua competenza; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'istituto, in seguito a proposte del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci; f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di amministrazione. Art. 19. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui; 5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso, per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulla nomina di cinque componenti il Comitato consultivo di cui al successivo art. 23; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto; 12) sui compiti e le responsabilita' da attribuire alle Casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto. CAPO 3° Presidente Art. 21. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio ed il Comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di Iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito Il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente la liberazione dalle Iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli Immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote vengano completamente estinte; consente alla annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo a tutela dei crediti dell'Istituto, promuove le azioni possessorie e quelle esecutive per inadempienza del mutuatario; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; delibera nei casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al Consiglio medesimo alla prima adunanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere piu' anziano. A parita' di anzianita' di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere piu' anziano per eta'. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo. Art. 23. Il Comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario. Il Comitato consultivo si aduna, normalmente una volta al mese nei dieci giorni antecedenti la riunione del Consiglio, ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono con anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza; le convocazioni per telefono debbono essere confermate per iscritto. Il Comitato deve di regola esprimere il parere sulle materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione escluse quelle da trattare nelle sedute segrete dello stesso Consiglio. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali delle sedute del Comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario. Ai membri del Comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari. Art. 28. L'Istituto deve previamente chiedere e le direzioni locali sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, su l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, su la rivendita degli immobili pervenuti in proprieta' dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale. Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO

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