DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. 915

Type DPR
Publication 1966-08-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 26 aprile 1966, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Clinica odontoiatrica e della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 3

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto, nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti addi', 29 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 142. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 1

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica odontofatrica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei, addi' 26 del mese di aprile in Cagliari in una sala del Palazzo dell'Universita' degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale In data 1 luglio 1963 a redigere gli atti e I contratti per conto dell'Universita' medesima senza l'assistenza del testimoni, avendovi le parti infranominande, the ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904 domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 28 marzo 1966 (All. A); on.le Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25° novembre 1964, n. 18, pubblicata nel Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (All. B e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 3 marzo 1966 (All. C). Premesso a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel, "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62, e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale e', tra l'altro, autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Universita' di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare: interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale e' autorizzata con legge regionale, a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo; b) che la Regione autonoma della Sardegna, con la legge regionale 15 novembre 1966, n. 15, e' stata autorizzata a stipulare apposita convenzione, con l'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Cagliari per la istituzione di un posto professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della medesima Universita'; c) che tra gli Insegnamenti di particolare interesse regionale puo' comprendersi quello di "Clinica odontoiatrica."; d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 3 marzo 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (All. C); e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (All. D), il, Senato accademico (All. E) e il Consiglio, di amministrazione (All. F) dell'Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno, per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica odontoiatrica" e di autorizzare di rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente: certo e che, col mio consenso; hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Sara' istituto, a norma dell'art. 1 (Sub. art. 13-bis): della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica odontoiatrica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assuma l'obbligazione: di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del, posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.600000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un assistente ordinario.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi, di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, l'ulteriore somma di L. 52(1.000 (cinquecentoventimila) annue, pari al 20 ° (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennata posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente ai verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo, art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 4

Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Universita' di Cagliari la somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 5

Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna, si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 6

Art. 6. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Clinica odontoiatrica". L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 7

Art. 7. Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilera' una relazione della propria attivita' scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi. Detta relazione dovra' essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Universita' degli studi di Cagliari, col visto del rettore. In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario e' tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della [legge regionale 25 novembre 1964, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1964-11-25;18), potra' essergli richiesta dalla stessa Amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di "Clinica odontoiatrica".

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni 10 con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 9

Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Convenzione istituzione di un posto di assistente facolta' medicina e chirurgia Cagliari-art. 10

Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art45) della [legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073). Essa diventera' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo sottoscrivono. Il rettore: Giuseppe PERETTI L'assessore al lavoro e pubblica istruzione: Lucio ABIS L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA Registrato a Cagliari, addi' 28 aprile 1966, al n. 5267/1. Vol. n. -. - Gratis.

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