DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 923

Type DPR
Publication 1966-09-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. - All'elenco degli Istituti della Facolta' di economia e commercio per il corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di "Matematica finanziaria". Nello stesso elenco l'istituto di Economia politica muta denominazione in quella di "Istituto di Scienze economiche G. Bruguier Pacini".

Art. 49. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Istituto di Lingua e letteratura inglese;

Istituto di Lingua e letteratura francese.

Art. 74. - L'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali e' modificato nel senso che l'Istituto e museo di Geologia e paleontologia viene scisso in due distinti Istituti con la seguente denominazione:

Istituto di Geologia e paleontologia;

Museo di paleontologia.

Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

"Protozoologia";

"Ultrastruttura del protoplasma".

Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

"Protozoologia";

Ultrastruttura dal protoplasma".

Art. 116. - Gli insegnamenti del terzo gruppo di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Gruppo III:

Impianti elettrici navali;

Servomeccanismi.

L'insegnamento di Mineralogia, obbligatorio sul piano della Facolta' per il corso di laurea in Ingegneria chimica e' soppresso.

Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Gruppo I:

Scienza dei metalli;

Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;

Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari;

Tecnologie inorganiche speciali;

Mineralogia.

Gruppo II:

Chimica dei composti elementorganici;

Chimica e tecnologia delle fermentazioni;

Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;

Tecnologia del petrolio;

Tecnologie organiche speciali.

Gruppo III:

Mineralogia;

Teoria e sviluppo dei processi;

Strumentazione e controllo dei processi chimici;

Processi e apparecchiature di trasferimenti;

Analisi e sviluppo dei progetti.

Art. 122. - Relativo alle propedeuticita' del triennio di ingegneria e' modificato nel senso che, ai fini dell'obbligo di precedenza per la materia di "Statica dei modelli e tecnica della sperimentazione, l'insegnamento di "Complementi di Scienza delle costruzioni" e' sostituito con quello di "Scienza delle costruzioni".

Art. 134. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria e' aggiunto quello di: "Istologia ed embriologia generale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 135. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 45. - All'elenco degli Istituti della Facolta' di economia e commercio per il corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di "Matematica finanziaria". Nello stesso elenco l'istituto di Economia politica muta denominazione in quella di "Istituto di Scienze economiche G. Bruguier Pacini". Art. 49. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Istituto di Lingua e letteratura inglese; Istituto di Lingua e letteratura francese. Art. 74. - L'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali e' modificato nel senso che l'Istituto e museo di Geologia e paleontologia viene scisso in due distinti Istituti con la seguente denominazione: Istituto di Geologia e paleontologia; Museo di paleontologia. Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: "Protozoologia"; "Ultrastruttura del protoplasma". Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: "Protozoologia"; Ultrastruttura dal protoplasma". Art. 116. - Gli insegnamenti del terzo gruppo di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Gruppo III: Impianti elettrici navali; Servomeccanismi. L'insegnamento di Mineralogia, obbligatorio sul piano della Facolta' per il corso di laurea in Ingegneria chimica e' soppresso. Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Gruppo I: Scienza dei metalli; Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche; Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari; Tecnologie inorganiche speciali; Mineralogia. Gruppo II: Chimica dei composti elementorganici; Chimica e tecnologia delle fermentazioni; Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri; Tecnologia del petrolio; Tecnologie organiche speciali. Gruppo III: Mineralogia; Teoria e sviluppo dei processi; Strumentazione e controllo dei processi chimici; Processi e apparecchiature di trasferimenti; Analisi e sviluppo dei progetti. Art. 122. - Relativo alle propedeuticita' del triennio di ingegneria e' modificato nel senso che, ai fini dell'obbligo di precedenza per la materia di "Statica dei modelli e tecnica della sperimentazione, l'insegnamento di "Complementi di Scienza delle costruzioni" e' sostituito con quello di "Scienza delle costruzioni". Art. 134. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria e' aggiunto quello di: "Istologia ed embriologia generale".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 135. - VILLA

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