DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 925

Type DPR
Publication 1966-09-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 172. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

La Facolta' di agraria conferisce:

la laurea in Scienze agrarie;

la laurea in Scienze forestali.

Dopo l'art. 176, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze forestali:

Art. 177. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze forestali e' di due anni.

Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal primo biennio di studi per la laurea in Scienze agrarie:

Insegnamenti fondamentali:

1) Botanica forestale;

2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);

3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale);

4) Chimica forestale;

5) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura;

6) Dendrometria (semestrale);

7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);

8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale);

9) Topografia;

10) Costruzioni forestali (semestrale);

11) Sistemazioni idraulico-forestali;

12) Assestamento forestale;

13) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);

14) Patologia vegetale forestale;

15) Industrie chimico-forestali (semestrale);

16) Legislazione forestale;

17) Economia ed estimo forestale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 136. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 172. - E' abrogato e sostituito dal seguente: La Facolta' di agraria conferisce: la laurea in Scienze agrarie; la laurea in Scienze forestali. Dopo l'art. 176, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze forestali: Art. 177. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze forestali e' di due anni. Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal primo biennio di studi per la laurea in Scienze agrarie: Insegnamenti fondamentali: 1) Botanica forestale; 2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale); 3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale); 4) Chimica forestale; 5) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura; 6) Dendrometria (semestrale); 7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale); 8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale); 9) Topografia; 10) Costruzioni forestali (semestrale); 11) Sistemazioni idraulico-forestali; 12) Assestamento forestale; 13) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata); 14) Patologia vegetale forestale; 15) Industrie chimico-forestali (semestrale); 16) Legislazione forestale; 17) Economia ed estimo forestale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 136. - VILLA

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