LEGGE 24 ottobre 1966, n. 933
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A partire dall'esercizio finanziario 1965 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.
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