LEGGE 31 ottobre 1966, n. 935
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
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