DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 943

Type DPR
Publication 1966-08-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita';

Vista la delega di competenza conferita al Comitato di Associazione, in base all'art. 47 della Convenzione di Associazione, nella seconda Sessione del Consiglio di Associazione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione medesima;

Vista la Decisione n. 5-66 del 22 aprile 1966, relativa alla definizione del concetto "prodotti originari", ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa;

Vista la Decisione n. 6-66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaounde' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;

Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fine alla scadenza prevista dall'art. 59 della Convenzione di Associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli Atti connessi;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Per l'attuazione del regime degli scambi commerciali previsto dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti Decisioni che, fanno parte integrante del presente decreto: a) Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione del concetto di prodotti originari ai fini della applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione e dei metodi di cooperazione amministrativa; b) Decisione 6/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaounde'.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 10 luglio 1966.

SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY -

Visto, il Guardasigilli REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1966

Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 72. - DI PRETORO

Allegato - art. 1

ASSOCIAZIONE C.E.E. - S.A.M.A. IL CONSIGLIO Bruxelles, 29 aprile 1966. - CEE-EAMA/82/66 (CA 17) Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione (1) relativa alla definizione del concetto "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione ed al metodi di cooperazione amministrativa. Il Comitato di Associazione, Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunita' e, in particolare, le disposizioni del Titolo I, Visto l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio allegato alla suddetta Convenzione di Associazione, Vista la dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari ed annessa all'atto finale della suddetta Convenzione, (Allegato VII); Visto il Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione; Visto il progetto della Commissione della Comunita' Economica Europea; Vista la delega di competenze conferita al Comitato di Associazione dal Consiglio di Associazione nella seconda sessione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 della Convenzione di Yaounde' relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione; Considerando che la definizione della nozione di "prodotti originari" ha lo scopo di permettere una distinzione fra i prodotti che hanno diritto, all'importazione negli Stati membri o negli Stati associati, al beneficio del regime preferenziale previsto dal Titolo I della Convenzione di Associazione e quelli che non sono ammessi a tale regime; Considerando che dal contenuto di questa definizione dipende in gran parte l'armonico sviluppo delle relazioni economiche fra gli Stati associati e la Comunita' Economica Europea, tenuto conto dei loro interessi legittimi e della loro situazione economica ed industriale, e del desiderio di favorire il consumo dei prodotti originari degli Stati associati, quale e' stato espresso nella dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri che figura nell'Allegato VIII dell'atto finale della Convenzione di Associazione; Considerando che, per tali ragioni, i prodotti interamente ottenuti in uno Stato membro o in uno Stato associato debbono beneficiare, in ogni caso, del regime preferenziale; Considerando che altrettanto deve essere per le merci ottenute in uno Stato associato e destinate all'esportazione verso uno Stato membro, nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti interamente ottenuti negli altri Stati associati o negli altri Stati membri, tenuto conto che ciascuno degli Stati membri importatori accorda a questi ultimi prodotti il beneficio del regime preferenziale; Considerando, invece, che questa assimilazione, per le merci ottenute in uno Stato membro e destinate alla esportazione verso un dato Stato associato, e' possibile soltanto a condizione che i prodotti entrati nella loro fabbricazione siano a loro volta interamente ottenuti negli altri Stati membri, nello Stato associato di destinazione o negli altri Stati associati che formano una unione doganale con quest'ultimo, in quanto i prodotti in questione fruirebbero, in ogni caso, della preferenza quando vi e' importazione diretta; Considerando che e' auspicabile far beneficiare del regime preferenziale anche le merci ottenute in una delle Parti Contraenti, nella cui fabbricazione siano entranti dei prodotti diversi da quelli indicati nei precedenti considerati, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di una trasformazione o di una lavorazione sufficiente a modificare in maniera essenziale la loro natura ed a produrre un rilevante aumento del loro valore; che solo condizioni del genere giustificano l'applicazione del regime preferenziale alla totalita' di una merce cosi' ottenuta, in quanto la definizione di "prodotti originari" non deve avere per effetto d'impedire alle tariffe doganali e alle altre misure di protezione economica di svolgere la loro funzione nei riguardi dei paesi terzi all'Associazione; Considerando che questo principio deve tradursi in regole semplici, garantendo una uniforme applicazione in tutta l'Associazione, e che questo scopo puo' esser raggiunto attenendosi ad un criterio basato sul cambiamento della voce doganale ed accompagnato da appropriati correttivi; Considerando che le autorita' doganali dello Stato membro o di quello associato importatore debbono avere la certezza che i prodotti presentati all'importazione rispondano alle condizioni previste dalla presente decisione; che questa certezza e' possibile solo se sono noti i fatti che concorsero a conferire alla merce il carattere di "prodotti originari", fatti che le autorita' doganali dello Stato associato o dello Stato membro esportatore sono le piu' qualificate a stabilire; che, e' pertanto necessario che fra dette autorita' si stabilisca una stretta cooperazione amministrativa; Considerando auspicabile che tale cooperazione amministrativa si attui secondo metodi analoghi a quelli gia' sperimentati nel traffico fra gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Decide: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione di Associazione del 20 luglio 1963 relativa alla creazione di un'associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunita', e ad eccezione dei prodotti indicati all'Allegato IV, per i quali le disposizioni del Protocollo n. 3 restano in vigore fino a nuova decisione del Consiglio di Associazione, sono considerati: 1. Come prodotti originari degli Stati membri, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato associato d'importazione, ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti totalmente ottenuti negli Stati membri; b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non e' tuttavia richiesta, per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, dello Stato associato di destinazione, o degli altri Stati associati che beneficiano, nello Stato associato di destinazione, dello stesso regime degli Stati membri della Comunita' Economica Europea. 2. Come prodotti originari degli Stati associati, a condizione che siano trasportati direttamente nello Stato membro importatore, ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti totalmente ottenuti in uno Stato associato; b) i prodotti ottenuti in uno Stato associato e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non e' tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, degli Stati membri o di altri Stati associati. I prodotti di cui all'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente decisione.

Allegato - art. 2

Articolo 2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2. lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" negli Stati membri o negli Stati associati: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo; b) prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi che Ivi sono allevati; e) I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi; g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonche' gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime; h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da animali o da prodotti indicati alle lettere da 9) a g) o dai loro derivati.

Allegato - art. 3

Articolo 3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi I, lettera b) e 2, lettera b) sono conisiderate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quel, le comprese nell'elenco A, alle quali vengono applicate le disposizioni particolari di detto elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B. Per voci doganali, si intendono quelle della. Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Allegato - art. 4

Articolo 4 Quando gli elenchi A e B predisposti ai fini della Applicazione dell'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro o in uno Stato associato ne sono considerate originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: da un lato: per quanto riguarda i prodotti di cui e comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione, sia a titolo definitivo sia a titolo temporanaeo; per quanto, riguarda, i prodotti di origine non determinata: il primo, prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione; dall'altro: il prezzo ex fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

Allegato - art. 5

Articolo 5 Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro o dallo Stato associato d'esportazione nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione: a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte della Convenzione e senza trasbordo in tale paese; b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di uno o piu' paesi non facenti parte della Convenzione o con trasbordo in uno di tali paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o da uno Stato associato; c) i prodotti che attraversano il territorio di uno Q piu' Stati non facenti parte della Convenzione senza esser scortati da un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o da uno Stato associato, a condizione che l'attraversamento di tali paesi sia giustificato da ragioni geografiche, a sensi della nota esplicativa n. 6, e che siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

Allegato - art. 6

Articolo 6 I "prodotti originari", ai sensi della presente decisione sono ammessi, nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione, al beneficio' delle disposizioni previste dal Titolo I della Convenzione su presentazione di un certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione.

Allegato - art. 7

Articolo 7 Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modello.

Allegato - art. 8

Articolo 8 Il certificato di circolazione delle merci modello A.Y.1, e' vistato dalle autorita' doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore fin dal momento in cui l'esportazione si e' realmente verificata o, e' stata assicurata. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1 puo' essere vistato anche dopo la esportazione delle, merci cui si riferisce, quando esso non e' stato esibito al momento di detta esportazione in seguito ad errore o ad omissione involontaria. In tal caso, il certificato e' munito di, una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato vistato. Il certificato di circolazione delle, merci, modello A.Y.1, puo' essere vistato solo nel caso in, cui e' destinato a costituire il titolo giustificativo, per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal Titolo I della Convenzione.

Allegato - art. 9

Articolo 9 Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, deve esser presentato entro il termine di 4 mesi, a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione, all'Ufficio doganale dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione cui e' presentata la merce.

Allegato - art. 10

Articolo 10 Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, deve esser stabilito in conformita' all'esemplare allegato alla presente decisione. Esso e' redatto in una delle lingue in cui e' stipulata la Convenzione e in conformita' con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso e' compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello. Il certificato deve avere il formato di cm. 21x30 ed essere stampato su carta collata per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe mm. 3 ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Gli Stati membri e gli Stati associati possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni stampato deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' il numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Allegato - art. 11

Articolo 11 Il certificato di circolazione delle merci e' presentato alte autorita' doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione, secondo le modalita' previste dalla rispettiva regolamentazione. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un'attestazione dell'importatore certificante che le merci assolvono le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione.

Allegato - art. 12

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.