LEGGE 27 ottobre 1966, n. 944
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, è stabilito in lire 10 milioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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