LEGGE 31 ottobre 1966, n. 947
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 3.800 milioni nell'esercizio 1965, di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1966, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969, di lire 550 milioni nell'esercizio 1970 e di lire 1.300 milioni nell'esercizio 1971.
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