LEGGE 31 ottobre 1966, n. 950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessità di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonchè della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.), resterà acquisito alla proprietà dello Stato. Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della legge 24 luglio 1959, n. 622.
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