LEGGE 31 ottobre 1966, n. 957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso (Svizzera), per il prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e 100.000, di un terreno appartenente al patrimonio dello Stato di metri quadrati 6.478 proveniente dalla donazione "Pietro Chiesa" contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel Comune. Il Ministro per gli affari esteri provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.
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