DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 maggio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di chimica industriale dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di chimica industriale dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 12 - VILLA Rep. n. 1037
Convenzione-art. 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione con il Consorzio interprovinciale universitario per l'istituzione e il funzionamento di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni, presso la Facolta' di chimica industriale. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 20,45 In comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato della Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' predetta In virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed Idonei, a termini di legge, signori: Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato; Fantini Gino, nato il 18 marzo 1923 a Bologna ed ivi domiciliato, Impiegato; si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dalla Giunta esecutiva del Consorzio stesso nella adunanza del 25 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A); Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 6 aprile 1906 a Palmassons (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di consigliere del Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Bologna in nome e per conto dell'Universita' stessa, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione predetto nella seduta del 28 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in chimica industriale quello di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni; che la Facolta' di chimica industriale di Bologna gia' da molti anni e' caratterizzata da un preciso indirizzo chimico-organico, il quale le ha consentito di formare una schiera di studiosi e numerosissimi allievi che operano nell'industria con autorita' e con contributi di moderne conoscenze, anche nel campo applicativo; che nel citato indirizzo chimico-organico un posto di particolare rilievo ha sempre avuto lo studio della chimica delle sostanze coloranti, sia sotto il profilo della ricerca pura sia sotto il profilo applicativo e tecnologico, sicche' esso costituisce ora una vera specializzazione della Facolta' e una sua originale e autorevole fisionomia, alla formazione della quale ha contribuito, sul piano didattico, il fatto che sino dalla fondazione della Facolta' stessa si e' regolarmente svolto l'insegnamento di "chimica e tecnologia delle sostanze coloranti", sempre seguito da numerosi allievi; che negli ultimi anni la chimica e le applicazioni dei coloranti hanno avuto sviluppi di eccezionale importanza, anche a seguito del rapido progresso conseguito in altri settori della sintesi chimica sul piano industriale, trovando riscontro nelle richieste pervenute alla Facolta' dallo stesso mondo industriale, affinche' la ricerca venga ulteriormente potenziata in tale campo e perche' vengano forniti tecnici coloristici, laureati con specifica preparazione; che pertanto l'insegnamento di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni dovrebbe essere dettato da un professore di ruolo per l'autorita' che ne deriverebbe e per maggiormente sottolineare l'importanza che la Facolta' stessa attribuisce all'indirizzo specialistico che intende perseguire e potenziare; che il Consiglio della Facolta' di chimica industriale, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita', con deliberazioni rispettivamente in data 20 maggio 1966, 23 maggio 1966, e 28 maggio 1966 - allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere C), D) e B) gia' citata - ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di loro competenza, parere favorevole alla istituzione del posto di ruolo di professore di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni; che la Giunta esecutiva del Consorzio interprovinciale universitario, con deliberazione in data 25 maggio 1966 - allegata al presente atto in copia conforme sotto la lettera A) - considerato il parere in linea di massima favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del Consorzio nella seduta dell'11 maggio 1966, accertata la disponibilita' di bilancio dell'Ente, e considerata inoltre l'urgenza di provvedere, ha approvato la relativa convenzione con l'Universita'; mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di chimica-industriale dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito - con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione - ai sensi degli articoli 63 (secondo comma) e 100 (secondo comma) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni, in aggiunta ai posti gia' assegnati alla Facolta' stessa.
Convenzione-art. 2
Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonche' per il rimborso dello onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello Indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, In proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione-art. 4
Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dal Consorzio Interprovinciale universitario all'Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e la successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore destinato allo insegnamento di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e la eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione-art. 6
Art. 6. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, il Consiglio della Facolta' di chimica industriale puo' determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della Facolta' stessa.
Convenzione-art. 7
Art. 7. La presente convenzione ha la durata di anni venti, decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione-art. 8
Art. 8. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 7; b) qualora vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione-art. 9
Art. 9. La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94), perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla volonta' loro e degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 9 (nove). F.to Felice BATTAGLIA " Paolo FORTUNATI " Gino FANTINI, teste " Adriano FIORE, teste " dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante Registrato a Bologna, addi' 1 giugno 1966. Atti pubblici n. 1399. - Gratis. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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