DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 977

Type DPR
Publication 1966-08-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui allo art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311 e del Fondo di integrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' fissata per gli anni dal 1964 al 1966 nelle seguenti aliquote della retribuzione prevista dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830; anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80% al Fondo di integrazione; anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80% al Fondo di integrazione; anno 1966: 19,20%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20% al Fondo di integrazione.

Art. 2

Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830: anno 1964: il 12,95% a carico delle aziende e il 3,85% a carico degli agenti; anno 1965: il 14,30% a carico delle aziende e il 4,50% a carico degli agenti; anno 1966: il 14,55% a carico delle aziende e il 4,65% a carico degli agenti.

SARAGAT BOSCO - SCALFARO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 37. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.