DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 988

Type DPR
Publication 1966-09-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Trieste in data 17 maggio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Controlli automatici" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 28. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 1

Rep. n. 127 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Controlli automatici" presso la Facolta' d'ingegneria dell'universita' degli studi di Trieste. REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio, davanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Trieste e come tale delegato, quale ufficiale rogante, alla stipulazione degli atti e contratti nell'interesse della predetta Universita', a norma dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, con decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, ed alla presenza dei signori: 1) prof. Sergio Morgante, nato a Udine il 29 ottobre 1905, ordinario di Mineralogia e preside della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) prof. Francesco Barozzi, nato a Budrio (Bologna) il 20 settembre 1913, ordinario di Elettrotecnica; testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: da un lato: il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore, dell'Universita' degli studi di Trieste ed ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste in data 25 febbraio 1966 (allegato "A"); e dall'altro: il prof. dott. ing. Giovanni Someda, nato a Dolo (Venezia) il 30 maggio 1901, presidente della "S.I.P. - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p. a." domiciliato per la sua carica presso la sede della Societa' stessa in Torino, via S. Dalmazzo n. 15, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con delibera del Consiglio d'amministrazione della "S.I.P. - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p. a." in data 10 dicembre 1965 (allegato "B"); comparenti della cui identita' personale io, Ufficiale rogante, sono certo. Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di "Controlli automatici" fra le materie del corso di laurea in Ingegneria; che la "S.I.P. Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p. a.", in considerazione della vasta importanza che rivestono gli studi nel settore elettronico e nei campi affini in cosi' rapida evoluzione, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Controlli automatici"; che il Consiglio della Facolta' d'ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio d'amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 24 febbraio 1966 (allegato "C") e 25 febbraio 1966 (allegati "D" e "A"), hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Controlli automatici", approvando il relativo schema di convenzione. Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Trieste e' istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di ingegneria, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, ed art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Controlli automatici".

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 2

Art. 2. La "S.I.P. - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a.", affinche' venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare all'Universita' degli studi di Trieste, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi: a) L. 5.000.000 annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1. 1.000.000 annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di unti delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 3

Art. 3. I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Trieste, in unica soluzione, al lato della nomina del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 4

Art. 4. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattenimento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, la "S.I.P. Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a." si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2, nonche' ogni altro contributo che potrebbe essere richiesto per ulteriori assegni. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri alto Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la "S.I.P. Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a." si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 della lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Trieste, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Controlli automatici". L'Universita' medesima versera', altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita la somma prevista dal precedente art 2, comma b) per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 6

Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di "Controlli automatici" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) se vengono a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 8

Art. 8. Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati: a) deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Trieste del 25 febbraio 1966; b) deliberazione del Consiglio d'amministrazione della "S.I.P. - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a." del 10 dicembre 1965; c) deliberazione del Consiglio della Facolta' d'ingegneria dell'Universita' degli studi di Trieste del 24 febbraio 1966; d) deliberazione del Senato accademico dell'Universita' degli studi di Trieste del 25 febbraio 1966.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso Universita' di Trieste-art. 9

Art. 9. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Trieste, sara' registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volonta', e che lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante. Non si da' lettura degli allegati perche' le parti, col mio consenso, vi rinunziano dichiarando di averne presa conoscenza. La presente convenzione, dattiloscritta da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla [legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251) - decreto ministeriale 14 dicembre 1959 - consta di due fogli di carta bollata, dattiloscritti su sette pagine intere e 5 (cinque) righe dell'ottava pagina. Il rettore dell'Universita' degli studi di Trieste prof. Agostino ORIGONE Il presidente della "S.I.P Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a." prof. Giovanni SOMEDA Il primo testimone: prof. Sergio MORGANTE Il secondo testimone: prof. Francesco BAROZZI L'Ufficiale rogante: dott. Oberdan MARCHETTI Registrato a Trieste il 18 maggio 1966 al n 2771, Mod. I, vol 143. Esatte L. gratis. - Il direttore titolare: Ernesto GIORDANO. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.