DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 1001

Type DPR
Publication 1966-09-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero "G.

Cuomo" di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate, dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'istituto universitario di magistero "G. Cuomo" di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di amministrazione si compone:

1) del presidente;

2) del direttore dell'Istituto;

3) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministero della pubblica istruzione;

4) del rappresentante del comune di Salerno;

5) del rappresentante della provincia di Salerno:

6) del rappresentante della Camera di commercio di Salerno;

7) di un professore di ruolo o fuori ruolo dell'istituto designato dal Consiglio direttivo;

8) del direttore amministrativo dell'istituto;

9) dei rappresentanti legali degli Enti pubblici che concorrono al mantenimento dell'istituto con un contributo non inferiore a L. 10.000.000 annue.

I membri del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione del direttore e del direttore amministrativo dell'Istituto che sono membri di diritto, durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati".

Art. 9. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, ordinariamente ogni due mesi, straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda motivata. Il presidente lo presiede e funziona da segretario il direttore amministrativo.

L'ordine del giorno e' comunicato ai consiglieri per iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza.

Per la validita' dell'adunanza e' richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri piu' il presidente".

Art. 12 , il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il direttore dell'istituto e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo, che lo designa a maggioranza assoluta dei voti, scegliendolo tra i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto".

Art. 15 , relativo alle attribuzioni del Consiglio direttivo e' modificato nel senso che il comma distinto dalla lettera 1) e' abrogato e sostituito dal seguente:

I) "esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono riferite dal presente statuto, nonche' quelle demandate ai Consigli di facolta' dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni".

Art. 23 , relativo agli insegnamenti fondamentali e complementari dei corsi di laurea e' modificato nel senso che per il punto c) laurea in Lingue e letterature straniere, gli ultimi quattro comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina (dal latino in italiano) ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Possono sostenere la prova scritta di cultura generale della lingua straniera scelta per la laurea gli studenti iscritti almeno al 3° anno i quali abbiano superato tutte le prove scritte dei seguenti insegnamenti: Lingua e letteratura italiana (biennale). Lingua e letteratura latina (biennale), 1ª Lingua e letteratura straniera (dopo aver superato il triennio), 2° Lingua e letteratura straniera (biennale), Storia (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta nella lingua straniera scelta per la laurea alla fine di ogni anno ed una prova scritta nella lingua straniera biennale. L'esame delle altre due lingue consistera' soltanto in una prova orale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari".

Allo stesso articolo e' aggiunto alla fine il seguente ultimo comma: 9 "Con deliberazione del Consiglio direttivo ed approvazione del Consiglio di amministrazione - che ne determineranno modalita' e condizioni - potranno essere annualmente istituiti corsi liberi di conferenze su materie non previste dal piano normale di studi e che saranno affidati a studiosi di chiara fama e di specifica competenza".

Art. 31. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"I posti di ruolo di professori sono assegnati a discipline da scegliersi fra gli insegnamenti fondamentali.

Agli insegnamenti complementari potranno essere attribuiti posti di ruolo - nei limiti sanciti dal testo unico - ove questi siano superiori a quattro".

Art. 34 , relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico dei professori di ruolo e' modificato nel senso che il secondo comma e' soppresso.

Art. 38 , relativo al congedo ed all'aspettativa dei professori di ruolo e' modificato nel senso che il primo ed il secondo comma sono soppressi.

Art. 41. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Alle cattedre relative ad insegnamenti fondamentali possono essere assegnati lettori-assistenti ordinari".

Art. 44. - E' modificato nel senso che gli assistenti straordinari, ancora in servizio, possono essere assegnati a tutti gli insegnamenti fondamentali e non solamente alle cattedre di Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Pedagogia e Geografia con un trattamento economico da determinarsi all'inizio di ciascun anno accademico in misura, comunque, non superiore a quella prevista per la corrispondente categoria nelle Universita' statali.

Art. 66 , relativo alle disposizioni per la ripetizione degli esami di profitto e di laurea, e' soppresso con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 71 , relativo alle modalita' di pagamento delle tasse e soprattasse e' soppresso con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Il titolo-IX con gli articoli relativi e la tabella B sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO IX

Personale di segreteria, biblioteca ed ausiliario

Art. 104. - Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, di biblioteca ed ausiliario sono stabilite dalle tabelle B, C, D, E, F, G, H, annesse allo statuto.

Art. 105. - per lo stato giuridico, il trattamento economico e la carriera del personale si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, le disposizioni vigenti in materia per il personale delle Universita' statali di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 106. - I posti iniziali di ciascuna carriera sono coperti mediante nomina deliberata dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso che il Consiglio stesso dovra' bandire tenendo presenti le norme stabilite per il personale delle Universita' statali di carriera e qualifica corrispondenti. Le promozioni sono disposte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 107. - A favore del personale di ruolo dell'Istituto vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita'.

Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal Magistero, salva la facolta' dell'assicurato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.

Art. 108. - All'impiegato collocato a riposo spetta una indennita' di buonuscita nella misura e nelle forme stabilite per il personale di ruolo delle Universita' statali.

Art. 109. - Il direttore amministrativo e' responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Art. 110. - Il posto di direttore amministrativo potra' essere coperto mediante concorso pubblico per titoli ed esami da indirsi per la qualifica iniziale di direttore amministrativo di 2ª classe riservato a funzionari di carriera direttiva delle Amministrazioni statali con almeno otto anni di anzianita' di servizio.

Al concorso potra' prendere parte anche il funzionario di carriera direttiva degli uffici amministrativi dell'Istituto, con otto anni di anzianita' di servizio nel ruolo.

Art. 111. - Alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva, di ragioneria, direttiva e di concetto della biblioteca ed alla carriera del personale ausiliario si accede mediante pubblico concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli prescritti per l'accesso alle corrispondenti carriere del personale delle Universita' statali.

Art. 112. - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione in ruolo sono nominate dal Consiglio di amministrazione e sono cosi' composte:

A) Per la carriera amministrativa e speciale di ragioneria:

dal presidente del Consiglio di amministrazione;

da due professori universitari;

da un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

da un direttore amministrativo di Universita' o Istituto universitario.

B) Per la carriera ausiliaria:

dal presidente del Consiglio di amministrazione;

da un professore universitario;

dal direttore amministrativo dell'Istituto.

C) Per la carriera direttiva e di concetto del personale di biblioteca:

dal presidente del Consiglio di amministrazione;

dal direttore dell'Istituto;

da un professore di Universita' o Istituto universitario;

da un funzionario di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

da un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Norme transitorie

Art. 113. - Nella prima attuazione del presente statuto, i posti di cui alle tabelle B, C, D, E, F, G, H, potranno essere coperti mediante concorsi per esami e per titoli riservati al personale che alla data di entrata in vigore delle presenti norme trovasi in servizio non di ruolo da almeno due anni presso l'Istituto o l'Opera universitaria prescindendo dai limiti di eta' e sempre che alla predetta data sia in possesso del prescritto titolo di studio ed abbia esercitato per lo stesso periodo le relative funzioni.

Fra i titoli per accedere alla carriera di concetto si ritiene valido anche il diploma di maestra per l'economia domestica.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DI SEGRETERIA

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA E

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DI RAGIONERIA

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA F

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA G

RUOLO ORGANICO

DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA H

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 54. - VILLA

Art. 1

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