DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 1039

Type DPR
Publication 1966-08-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 3 novembre 1964, n. 1170;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Art. 1

I listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada, la cui pubblicazione e' prevista dall'art. 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1170, debbono essere affissi contemporaneamente nel locale in cui l'impresa ha la sua sede principale, nonche' nei locali delle filiali, dipendenze e recapiti accessibili al pubblico e comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci nel cui ambito territoriale si trova la sede principale dell'impresa. Le imprese aventi sede in uno degli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e che intendano effettuare trasporti in Italia, debbono, all'atto del loro ingresso in territorio italiano, fornire la prova di aver provveduto ad effettuare la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, alla sede centrale dell'Ente autotrasporti merci.

Art. 2

L'esclusione dell'obbligo di pubblicazione e' applicabile nel concorso di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1170 e con riferimento al peso netto ed alla distanza realmente percorsa tra il luogo di carico e quello di scarico. Tuttavia nel calcolo delle distanze non si tiene conto del percorso eventualmente effettuato attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 3

Nel caso di applicazioni di prezzi e di condizioni di trasporto differenziati in relazione alla distanza, alla natura ed al quantitativo della merce trasportata, i listini pubblicati debbono contenere le opportune specificazioni. Il prezzo pubblicato non deve essere comprensivo di eventuali prestazioni accessorie fornite dall'impresa.

Art. 4

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 della legge 3 novembre 1964, n. 1170, puo' determinare, con proprio decreto, i modelli uniformi per le prescritte comunicazioni.

SARAGAT MORO - SCALFARO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 77. - VILLA

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