LEGGE 8 novembre 1966, n. 1043
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di lire 100 milioni quale contributo straordinario per il periodo 10 luglio 1965-30 giugno 1966 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).
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