DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1966, n. 1067
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244; Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1965, numero 236, che ha eretto in ente morale la Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzata ad esercitare il credito fondiario ed il credito agrario di miglioramento, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna; Vista la domanda presentata dalla predetta Sezione autonoma in data 26 aprile 1966; Considerato che la Sezione stessa ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla meta' del proprio fondo di dotazione di L. 500 milioni; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della riunione del 20 dicembre 1962; D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: La Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, e' autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformita' delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 104. - VILLA
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