DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 1074

Type DPR
Publication 1966-08-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' libera degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Veduta la convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Universita' dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e funzionamento della Facolta' di ingegneria;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Universita' degli studi dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e al funzionamento della Facolta' d'ingegneria che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso la libera Universita' dell'Aquila.

Art. 2

Presso la libera Universita' degli studi dell'Aquila e' istituita la Facolta' di ingegneria che rilascia la laurea in Ingegneria civile (sezione edile). Lo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila approvato e modificato con i decreti sopraindicati, nonche' le tabelle A e B allegate allo statuto stesso, sono ulteriormente modificati come dal testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica Istruzione.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 106. - VILLA

Allegato-art. 1

Testo delle modifiche dello statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila relative all'ordinamento della Facolta' di ingegneria. Art. 1. - Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Essa e' costituita dalle seguenti Facolta': 1) Facolta' di magistero; 2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica e in Matematica; 3) Facolta' di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile)". Gli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 relativi al biennio di studi propedeutici di ingegneria sono soppressi. Dopo l'art. 75 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Facolta' di ingegneria con corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) con il conseguente spostamento della numerazione successiva. Facolta' di ingegneria Art. 76. Il quinquennio di studi della Facolta' di ingegneria e' diviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione per il conseguimento della laurea In Ingegneria civile, sezione edile (con due indirizzi). Titolo di ammissione alla Facolta' di ingegneria e' il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono inoltre essere ammessi I diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni. Art. 77. Biennio di studi propedeutici. Sono insegnamenti fondamentali: Per il 1° anno: Analisi matematica I; Geometria I; Fisica I; Chimica; Disegno I. Per il 2° anno: Analisi matematica II; Geometria II (semestrale); Meccanica razionale; Fisica II; Metodi di osservazione e misura (semestrale); Disegno II. Art. 78. Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno solo se abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I; Geometria I; FISICA I; Chimica. Per essere ammessi al triennio di applicazione gli studenti dovranno aver superato tutti gli esami del biennio propedeutico. Potranno tuttavia essere ammessi gli studenti che, avendo conseguito la relativa attestazione di frequenza, siano in difetto dell'esame di "Disegno II", fermo restando l'obbligo di superarlo prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione. Art. 79. Triennio di applicazione. Gli insegnamenti del 3°, 4° e 5° anno del corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) sono 1 seguenti: 3° Anno. Architettura tecnica; Fisica tecnica; Idraulica; Meccanica applicata alle macchine e macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie del materiali e chimica applicata; Topografia. 4° Anno: Architettura e composizione architettonica I; Elettrotecnica; Estimo civile (semestrale); Geotecnica; Tecnica delle costruzioni I; Tecnica urbanistica I. 5° Anno: Impianti tecnici dell'edilizia (semestrale); Legislazione dei lavori; Tecnica delle costruzioni II. Indirizzo A: Architettura e composizione architettonica II; Storia dell'architettura; Tecnica urbanistica II; Igiene applicata (semestrale). Indirizzo B: Costruzione di ponti; Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti; Architettura e composizione architettonica Il; Costruzioni idrauliche; Organizzazione del cantiere (semestrale). Art. 80. Non si puo essere ammessi se non si e superato esame a sostenere l'esame di: di: Analisi matematica II Analisi matematica I Architettura e composizione Architettura tecnica architettonica I Architettura e composizione Architettura e composizione architettonica II architettonica I Tecnica urbanistica I Architettura tecnica Scienza delle costruzioni Costruzioni di ponti Tecnica delle costruzioni I Costruzione di strade, Scienza delle costruzioni ferrovie ed aeroporti Topografia Costruzioni idrauliche Idraulica Disegno II Disegno I Fisica II Fisica I Geometria II Geometria I Impianti tecnici Fisica tecnica dell'edilizia Meccanica razionale Analisi matematica I; Geometria I; Fisica I Organizzazione del cantiere Tecnica delle costruzioni I Tecnica delle costruzioni I Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni I Tecnica delle costruzioniII Art. 81. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver frequentato i corsi e superato gli esami relativi agli insegnamenti elencati per il corso di laurea, sezione, indirizzo. L'esame di laurea consiste: a) nella redazione del progetto di un'opera di ingegneria, il cui argomento dovra' inquadrarsi nel corso di laurea, sezione ed indirizzo scelto dallo studente (tesi di laurea). Al progetto potra' essere associato uno studio di carattere monografico, teorico o sperimentale attinente alla materia del progetto stesso; b) in una prova orale comprendente la discussione della tesi di laurea e dell'eventuale studio ad essa associato, con richiamo agli insegnamenti del corso di laurea. Il voto di classifica per l'esame di laurea e' unico. La tesi di laurea dovra' essere svolta sotto la guida di un insegnante ufficiale del corso di laurea seguito dallo studente (relatore). Il relatore ha facolta' di accertarsi, in qualsiasi momento, mediante colloqui o prove grafiche, della preparazione e dell'attitudine del candidato allo studio del tema prescelto. In caso di risultato negativo, il Consiglio di facolta' indichera' allo studente una diversa materia in cui svolgere la tesi. Art. 107. Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Il Comitato tecnico della Facolta' di ingegneria e' costituito da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione". Visto, d'ordine del Presidente della Repubbllica Il Ministro per la pubblica istruzione Gui

Allegato-Tabelle

---------------------------------------------- TABELLA A Facolta' di magistero: Professori di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: Professori di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di ingegneria (triennio di applicazione) Professori di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 18 Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministero per la pubblica istruzione Gui ---------------------------------------- TABELLA B Facolta' di magistero: Assistenti e lettori di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: Assistenti di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10 Facolta' di ingegneria (triennio di applicazione) Assistenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34 Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione Gui

Convenzione-art. 1

--------------------------------------- Repertorio n. 42533 - Fascicolo n. 7373 Convenzione per l'incremento ed il funzionamento della Facolta' di ingegneria presso la libera Universita' degli studi dell'Aquila. (Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073) REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei il giorno venticinque del mese di maggio nella citta' dell'Aquila, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi dell'Aquila, nel Palazzo Universitario, piazza dell'Annunziata. 23 maggio 1966 Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, sono presenti I signori: Rivera on. prof. dott. Vincenzo, nato all'Aquila il 6 aprile 1890 e domiciliato all'Aquila, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di rettore della libera Universita' degli studi dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato dal Consiglio di amministrazione della libera Universita' degli studi dell'Aquila con deliberazione n. 13 In data 16 maggio 1966 che, In estratto autentico da me fatto In data odierna, ai allega al presente atto sotto la lettera <A"; Albano dott. Umberto, nato all'Aquila il 17 giugno 1927, medico chirurgo, domiciliato all'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di presidente del Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 9 la data 16 maggio 1966 che. In copia autentica da me fatta In data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera. B". Le parti', delle cui identita' personali ed enunciate qualifiche lo notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale Premesso che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071 e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti nelle Universita' e negli Istituti superiori, di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono presso le Universita' la istituzione di Facolta' di Ingegneria; che per gli articoli 18 e 20 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto della Universita' degli studi dell'Aquila puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla costituenda Facolta' di ingegneria e che tale modifica e' gia' in corso; che il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento dell'Ateneo aquilano, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni da questo Ateneo e dalle pubbliche Amministrazioni e' venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo degli Enti locali (Comune, Provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento di 6 (sei) posti di ruolo di professore e di 14 (quattordici) posti di ruolo di assistente, da destinare ad insegnamenti del triennio di Ingegneria civile in aggiunta al biennio propedeutico gia' esistente in questa Universita' nonche' delle spese di funzionamento della Facolta' suindicata: che tale impegno e' stato deliberato dal Consorzio predetto, con il verbale, sopracitato (all'. B); che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi dell'Aquila nell'adunanza del giorno 16 maggio 1966, ha approvato la proposta costituzione mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'Universita' degli studi dell'Aquila ed ha deliberato, altresi', di assumere a carico del bilancio dell'Universita' ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento della Facolta' stessa Tutto cio' premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Alle Facolta' dell'Universita' degli studi dell'Aquila, istituite in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' aggiunta la Facolta' di ingegnera civile.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Presso l'Universita' degli studi dell'Aauila, sono istituiti ed assegnati alla Facolta' di ingegneria ai sensi dell'art 63, secondo comma, dell'art 100 secondo comma del testo unico predetto, n. 6 (sei) posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' di ingegneria che verranno in un primo tempo desgiunti nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attivita' didattica e scientifica della Facolta' indicata, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' per qualsiasi motivo vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato. Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sara' provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre Facolta' dell'Universita' degli studi dell'Aquila.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Presso l'Universita' degli studi dell'Aquila sono altresi' istituiti ed assegnati alla Facolta' di ingegneria numero 14 (quattordici) posti di assistente o linario. Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, e' quello previsto dal [decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172), ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Allo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinainento didattico della nuova Facolta' secondo le proposte delle competenti autorita' accadcaticlie.

Convenzione-art. 5

Art. 5. Alla spesa annua per il finanziamento della Facolta' di ingegneria si provvede: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo del Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila; c) con eventuali altri contributi di enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.

Convenzione-art. 6

Art. 6. Conseguentemente, il Consorzio volontario per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'universita' degli studi dell'Aqluila, per tutta la durata della presente convenzione la somma di L 112.000.000 (centododicimilioni) a partire dall'anno accademico 196-67. I contributi indicati nel precedente articolo 5, sono destinati: a) nella misura di L. 30.000.000 (trentamilioni) al finanziamento di numero 6 (sei) posti di professori di ruolo convenzionati; b) nella misura di L 28000000 (ventottomilioni) al finanziamento di numero 14 (quattordici) posti di assistente di ruolo convenzionati: c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie. Nelle cifre indicate ai predetti piunti a) e h) e' compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Convenzione-art. 7

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