DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. 1098

Type DPR
Publication 1966-10-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 168 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di igiene e profilassi.

Corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di igiene e profilassi (Scuola diretta a fini speciali)

Art. 169. - Nella Facolta' di medicina e chirurgia, con sede presso l'istituto di igiene, e' istituito un corso teorico-pratico di preparazione e addestramento per il personale tecnico ausiliario addetto ai servizi pubblici di igiene e profilassi.

Art. 170. - Detto corso ha la durata di un anno e la frequenza e' obbligatoria.

Art. 171. - Sono ammessi alla frequenza i giovani in eta' tra i 18 ed i 28 anni compiuti, in numero non superiore a 25, che risultino in possesso di regolare diploma di scuola media di secondo grado. Si prescinde dai limiti di eta' per tutti coloro che prestino servizio di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 172. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Nozioni fondamentali di fisiologia umana, di microbiologia generale, di immunologia, di parassitologia e di statistica sanitaria;

2) Igiene generale;

3) Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive e di quelle non infettive di interesse sociale;

4) Igiene dell'alimentazione e degli alimenti;

5) Nozioni fondamentali di diritto amministrativo, civile, penale e sanitario.

Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche sia a carattere dimostrativo, comprese le campionature, sia a carattere di visite ad impianti sanitari ed igienici cittadini ed extraurbani e ad uffici e laboratori di igiene comunali, provinciali, regionali e statali.

Art. 173. - Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica sulle materie del programma.

Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione giudicatrice, verra' rilasciato un attestato finale di frequenza e profitto.

Art. 174. - Al presente corso, in quanto compatibili, si applicheranno le disposizioni generali vigenti per le scuole di specializzazione della Facolta' di medicina e chirurgia, con particolare riferimento agli articoli 77, 87, 89 e 90 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1966 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 10. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 168 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di igiene e profilassi. Corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di igiene e profilassi (Scuola diretta a fini speciali) Art. 169. - Nella Facolta' di medicina e chirurgia, con sede presso l'istituto di igiene, e' istituito un corso teorico-pratico di preparazione e addestramento per il personale tecnico ausiliario addetto ai servizi pubblici di igiene e profilassi. Art. 170. - Detto corso ha la durata di un anno e la frequenza e' obbligatoria. Art. 171. - Sono ammessi alla frequenza i giovani in eta' tra i 18 ed i 28 anni compiuti, in numero non superiore a 25, che risultino in possesso di regolare diploma di scuola media di secondo grado. Si prescinde dai limiti di eta' per tutti coloro che prestino servizio di ruolo presso pubbliche Amministrazioni. Art. 172. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Nozioni fondamentali di fisiologia umana, di microbiologia generale, di immunologia, di parassitologia e di statistica sanitaria; 2) Igiene generale; 3) Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive e di quelle non infettive di interesse sociale; 4) Igiene dell'alimentazione e degli alimenti; 5) Nozioni fondamentali di diritto amministrativo, civile, penale e sanitario. Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche sia a carattere dimostrativo, comprese le campionature, sia a carattere di visite ad impianti sanitari ed igienici cittadini ed extraurbani e ad uffici e laboratori di igiene comunali, provinciali, regionali e statali. Art. 173. - Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica sulle materie del programma. Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione giudicatrice, verra' rilasciato un attestato finale di frequenza e profitto. Art. 174. - Al presente corso, in quanto compatibili, si applicheranno le disposizioni generali vigenti per le scuole di specializzazione della Facolta' di medicina e chirurgia, con particolare riferimento agli articoli 77, 87, 89 e 90 dello statuto.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1966

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 10. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.