DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 1117

Type DPR
Publication 1966-08-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15, concernente revisione e unificazione dell'indennita' di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti;

Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061, recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, concernente varianti alle categorie di specializzazioni previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono aggiunte le seguenti: Esercito: fotointerprete. Marina: fotointerprete. Alle suddette categorie sono inoltre apportate le seguenti varianti: Esercito: le categorie "specializzati per centrale c.a." e "specializzati per radar" sono sostituite dalla categoria "specializzato operatore elettronico"; le categorie "meccanici di centrale c.a." e "meccanici di radar" sono sostituiti dalla categoria "tecnico elettronico".

Art. 2

Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, sono apportate le seguenti varianti: Esercito: e' aggiunta la categoria "infermiere specializzato". Aeronautica: e' soppressa la categoria "tecnici di odontologia".

Art. 3

Alle categorie di specializzazione del 3° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, e aggiunta la seguente: "infermiere".

Art. 4

Alle cariche previste dalla tabella II annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, per le quali e' dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere della indennita' di specializzazione, sono aggiunte le seguenti: Esercito: "infermiere capo". Marina: "infermiere capo".

SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1966

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 28. - VILLA

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