LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1967, le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, nonchè l'autorizzazione a concedere, anche per il 1967, il contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge 10 giugno 1965, n. 618. Per l'applicazione del precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.
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