DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. 1124
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, il quale dispone che alle maestre istitutrici si applicano le disposizioni vigenti per i maestri elementari statali;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, il quale stabilisce che per l'ammissione al concorso a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato e' prescritta la eta' non inferiore agli anni 17;
Visto l'art. 3 della legge 30 maggio 1965, n. 580, il quale dispone che per l'ammissione ai concorsi magistrali e' prescritta l'eta' non inferiore agli anni 18;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, e' modificato come segue: "La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti, per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di eta' o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso e' bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini".
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 56. - VILLA
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