LEGGE 23 novembre 1966, n. 1167
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Peru', concluso a Lima il 17 marzo 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XVI dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo-art. I
Accordo bilaterale sul trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Peruviana. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA, desiderando disciplinare il trasporto aereo tra i propri territori ed oltre, hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari: IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Sua Eccellenza il dottor Ettore BAISTROCCHI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia nel Peru'; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA: Sua Eccellenza il dottor Fernando SCHWALE LOPEZALDANA, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, e il Tenente Generale F.A.P. Carlos GRANTHON CARDONA, Ministro dell'Aeronautica, i quali, dopo aver scambiato i loro Pieni Poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I A fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "autorita' aeronautiche" si riferira' nel caso della Repubblica italiana al Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile, e nel caso della Repubblica Peruviana al Ministerio de Aeronautica, Direccion General de Aeronautica Civil, o in entrambi i casi a qualsiasi persona o ente autorizzati ad assumere le funzioni esercitate da queste autorita'; b) il termine "impresa designata" si riferira' ad una impresa di trasporto aereo che uno Stato Contraente abbia designato per iscritto all'altro Stato Contraente in conformita' all'articolo III del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate ai sensi dal paragrafo (2) dello articolo II; c) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scali per fini non di traffico" hanno per l'applicazione del presente Accordo il significato attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 nella sua redazione ultimamente in vigore.
Accordo-art. II
Articolo II 1) Allo scopo di consentire che l'impresa designata possa operare i servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 2), ciascuno Stato Contraente garantira' all'altro Stato Contraente: a) il diritto di volare senza fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente; b) il diritto di fare scali nel proprio territorio per fini non commerciali; c) il diritto di fare scali nei punti del proprio territorio specificati nelle rotte stabilite ai sensi del paragrafo 2) per imbarcare o sbarcare a fini commerciali passeggeri, posta e/o merci. 2) Le rotte sulle quali le imprese designate dei due Stati Contraenti saranno autorizzate ad esercitare i servizi aerei internazionali sono quelle che risultano nella "Tabella delle Rotte" annessa a questo Accordo.
Accordo-art. III
Articolo III 1) I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, possono essere iniziati in qualsiasi momento, sempreche': a) lo Stato Contraente al quale sono stati concessi i diritti specificati nel paragrafo 1) dell'articolo II abbia designato per iscritto un'impresa, e b) che lo Stato Contraente che concede tali diritti abbia autorizzato l'impresa designata ad iniziare i servizi aerei. 2) Subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, e a quanto previsto nello articolo VIII del presente Accordo, lo Stato Contraente che accorda questi diritti concedera' senza indugio la suddetta autorizzazione per il servizio aereo internazionale. 3) Ciascuno Stato Contraente ha il diritto di richiedere all'impresa designata dell'altro Stato Contraente di fornire le prove che essa e' in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti del rispettivo Stato Contraente per l'esercizio del traffico aereo internazionale. 4) Ciascuno Stato Contraente puo' impedire l'esercizio dei diritti concessi nell'articolo II del presente Accordo a qualsiasi impresa designata dall'altro Stato Contraente, ove tale impresa non sia in grado di provare, se richiesta, che una parte essenziale della proprieta' ed il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini o enti dell'altro Stato Contraente, o di questo medesimo.
Accordo-art. IV
Articolo IV 1) Ciascuno Stato Contraente puo' revocare, o limitare, imponendo condizioni, l'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo III nel caso in cui l'impresa designata non si attenga alle leggi e ai regolamenti dello Stato Contraente che ha concesso i diritti, o non si attenga alle disposizioni fissate nel presente. Accordo o alle obbligazioni che da esse derivano. Quanto sopra si applichera' altresi' se non si fornisce la prova menzionata al paragrafo 4) dell'articolo III. Ciascuno Stato Contraente esercitera' tale diritto solamente dopo consultazioni secondo quanto convenuto nell'articolo XIII del presente Accordo, a meno che non sia necessario procedere ad una immediata sospensione del servizio o alla imposizione di condizioni al fine di evitare ulteriori infrazioni alle leggi o regolamenti. 2) Ciascuno Stato Contraente avra' diritto di sostituire, mediante comunicazione scritta all'altro Stato Contraente, un'impresa designata con altra impresa, alle condizioni stabilite dall'articolo III del presente Accordo. La nuova impresa designata godra' dei medesimi diritti e avra' le stesse obbligazioni dell'impresa che sostituisce.
Accordo-art. V
Articolo V 1) I carburatori, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazi doganali e da ogni gravame fiscale, sotto osservanza delle formalita' doganali prescritte nei rispettivi Stati. 2) Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese di ispezione o altri gravami fiscali. 3) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo destinati ad uso degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono esenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dal pagamento di dazi doganali e altri gravami fiscali, anche quando i materiali indicati siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli sopra detto territorio. 4) I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa di essere usati o riesportati debbono rimanere sotto controllo doganale.
Accordo-art. VI
Articolo VI 1) L'impresa designata di ciascuno degli Stati Contraenti godra' di eque e pari possibilita' nell'esercizio del servizio su qualsiasi rotta specificata conformemente al paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo. 2) Nell'esercizio del servizio aereo internazionale sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, l'impresa designata di ciascuno Stato Contraente dovra' tenere in considerazione gli interessi dell'impresa designata dell'altro Stato Contraente al fine di non interferire indebitamente con i servizi aerei che quest'ultima impresa opera sulle medesime rotte o parte di esse. 3) Il servizio aereo internazionale su ciascuna delle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo dovra' avere come obiettivo principale quello di offrire una capacita' adeguata a soddisfare le prevedibili domande del traffico da e per il territorio dello Stato Contraente che designa l'impresa. Il diritto di questa impresa di effettuare servizi tra i punti di una rotta specificata ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo che si trovino nel territorio dell'altro Stato Contraente, e i punti situati nel territorio di un terzo Paese o di altri Paesi, dovra' essere esercitato nell'interesse di uno svolgimento ordinato del traffico aereo internazionale, in modo che la capacita' tenga conto: a) della domanda di traffico da e per il territorio dello Stato Contraente che abbia designato l'impresa; b) della domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei, tenendo conto dei servizi locali e regionali; c) delle esigenze economiche di un servizio aereo di transito.
Accordo-art. VII
Articolo VII 1) L'impresa designata dovra' comunicare alle Autorita' aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti, per lo meno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi sulle rotte specificate, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno impiegati, e gli itinerari. Cio' vale anche nel caso di successive modifiche. 2) Le Autorita' aeronautiche di uno Stato Contraente dovranno presentare alle Autorita' aeronautiche dell'altro Stato Contraente, quando si richieda, tutte le pubblicazioni periodiche o altre informazioni statistiche relative all'impresa designata che possano debitamente essere richieste al fine di controllare la capacita' offerta dall'impresa designata del primo Stato Contraente sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo. Tali informazioni devono contenere tutti i dati necessari per determinare il volume, cosi' come anche l'origine e la destinazione del traffico.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII 1) Le tariffe che si applicheranno per passeggeri e merci sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo saranno fissate prendendo in considerazione tutti i fattori principali, come il costo di esercizio, ragionevoli profitti, le caratteristiche delle varie rotte e le tariffe richieste da altre imprese aeree che operano sulle medesime rotte o parte di esse. Nel fissare dette tariffe si fara' in modo che vengano osservate le clausole dei seguenti punti; 2) Le tariffe devono essere fissate, se possibile, per ciascuna rotta e conformemente ad accordo intercorso tra le rispettive imprese designate. A tal fine le imprese designate dovranno prendere le decisioni in conformita' col sistema per la determinazione delle tariffe dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA), oppure, se possibile, le imprese designate dovranno accordarsi direttamente tra loro previa intesa con le imprese aeree di terzi Paesi che operano sulle medesime rotte o parte di esse. 3) Qualsiasi tariffa cosi' concordata dovra' essere sottoposta alla approvazione delle Autorita' aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti per lo meno trenta giorni prima della data fissata per la sua entrata in vigore. In casi speciali tale periodo puo' essere ridotto sempre che le Autorita' aeronautiche siano d'accordo. 4) Qualora non si raggiunga un accordo, ai sensi del paragrafo 2) di questo articolo, tra le imprese designate, o se uno degli Stati Contraenti non si trovi d'accordo sulle tariffe sottoposte alla sua approvazione, ai sensi del paragrafo 3), le Autorita' aeronautiche dei due Stati Contraenti dovranno, di comune accordo, fissare le tariffe per quelle rotte o parti di esse sulle quali non e' stato raggiunto alcun accordo. 5) Nel caso che non si raggiunga un accordo tra le Autorita' aeronautiche dei due Stati Contraenti, ai sensi del paragrafo 4) di questo articolo, dovranno conseguentemente applicarsi le clausole dell'articolo XIII del presente Accordo. Fintantoche' non sia stata pronunciata una sentenza arbitrale, lo Stato Contraente che ha manifestato la propria disapprovazione alle tariffe ha il diritto di esigere dall'altro Stato Contraente il mantenimento delle tariffe precedenti.
Accordo-art. IX
Articolo IX Nel caso dell'entrata in vigore di una convenzione generale multilaterale sul trasporto aereo, accettata da ambedue gli Stati Contraenti, prevarranno conseguentemente le clausole della convenzione multilaterale. Tutte le conversazioni al fine di determinare fino a che punto il presente Accordo sara' derogato, sostituito, modificato o integrato dalle clausole della convenzione multilaterale, si effettueranno in conformita' con l'articolo XII del presente Accordo.
Accordo-art. X
Articolo X Ciascuna impresa designata da uno Stato Contraente puo' mantenere ed impiegare il proprio personale per i suoi servizi negli aeroporti e nelle citta' dell'altro Stato Contraente in cui la medesima impresa si proponga di mantenere un'agenzia. Se una impresa aerea designata non stabilisce una propria organizzazione negli aeroporti dell'altro Stato Contraente resta intero che la medesima fara' compiere il lavoro in questione, nei limiti del possibile, dal personale dell'aeroporto o da quello dell'impresa aerea designata dall'altro Stato Contraente.
Accordo-art. XI
Articolo XI Qualora sia necessario si avra' uno scambio di opinioni tra le Autorita' aeronautiche dei due Stati Contraenti al fine di realizzare una stretta cooperazione ed intesa su tutti i punti relativi alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.
Accordo-art. XII
Articolo XII Ciascuno degli Stati Contraenti puo' chiedere in qualsiasi momento le consultazioni allo scopo di esaminare modifiche al presente Accordo o alle rotte. Lo stesso dicasi per l'esame dell'interpretazione e applicazione dell'Accordo se, a giudizio di uno degli Stati Contraenti, lo scambio di opinioni previsto dall'articolo XI del presente Accordo non abbia dato risultati. Le consultazioni dovranno avere inizio entro i sessanta giorni a partire dal ricevimento della domanda.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII 1) Nel caso di disaccordo circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non possa risolversi ai sensi dell'articolo XII del presente Accordo, la questione sara' sottoposta ad un tribunale arbitrale a richiesta di uno degli Stati Contraenti. 2) Il tribunale arbitrale verra' in ogni caso costituito in modo che ciascuno degli Stati Contraenti designi un arbitro, e gli arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo un cittadino di un terzo Stato come arbitro presidente. Qualora gli arbitri non siano stati designati entro un periodo di sessanta giorni, e l'arbitro presidente entro un periodo di novanta giorni a partire dalla data in cui uno degli Stati Contraenti ha notificato la sua intenzione di ricorrere ad un arbitrato, ciascuno degli Stati Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' chiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) di effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente abbia la nazionalita' di uno degli Stati Contraenti o sia impedito per altra causa, il suo sostituto nella carica provvedera' alle nomine necessarie. 3) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono obbligatorie per ambedue gli Stati Contraenti. Ciascuno degli Stati Contraenti sostiene le spese del proprio arbitro. Le altre spese saranno ripartite in parti uguali tra i due Stati Contraenti. Per il resto il tribunale arbitrale adottera' un proprio regolamento.
Accordo-art. XIV
Articolo XIV Il presente Accordo, qualsiasi modifica venga apportata al medesimo e qualsiasi scambio di note, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo saranno comunicati all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale per la registrazione.
Accordo-art. XV
Articolo XV Il presente Accordo sostituira' tutti gli Accordi esistenti per i servizi aerei internazionali tra gli Stati Contraenti.
Accordo-art. XVI
Articolo XVI 1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. 2) Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3) Ciascuno Stato Contraente potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. L'Accordo deve rimanere in vigore un anno dopo il ricevimento della denuncia da parte dell'altro Stato Contraente. FATTO a Lima, addi' diciassette del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facendo ugualmente fede. BAISTROCCHI SCHWALB LOPEZ-ALDANA GRANTHON CARDONA
Accordo-Tabelle
TABELLA DELLE ROTTE ROTTE ITALIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO PERUVIANO Scali in Italia - Lisbona - Caracas - Bogota' - Quito - Lima - Santiago del Cile e/o Buenos Aires, e viceversa. Con facolta' di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli. ROTTE PERUVIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO ITALIANO Scali in Peru' - Quito - Bogota' - Caracas - Lisbona - Roma e viceversa. Con facolta' di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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