LEGGE 23 novembre 1966, n. 1176

Type Legge
Publication 1966-11-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e gli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 40 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - SCALFARO - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

ALLEGATO Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso: Articolo 1. E' considerata autolinea regolare, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati. Tale servizio e' autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre localita' fissate dallo orario. I veicoli con i quali e' esercitato tale servizio debbono soddisfare alle necessita' normali del traffico. I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purche' vi siano dei posti liberi.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Le autolinee regolari fra i due Paesi sono istituite di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista prevista dall'articolo 38 del presente Accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Il servizio di trasporto viaggiatori sulle autolinee regolari e' attivato in base ad apposita concessione. Le autolinee non debbono essere dirette ad assolvere necessita' gia' assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari e stradali gia' esistenti. La concessione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti, ognuna per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio e sulla base della reciprocita', salvo diverse intese fra le Autorita' medesime. La durata della concessione e' fissata di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. La concessione e' accordata all'impresa per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base ad una domanda presentata dalla stessa impresa alla Autorita' competente della Parte contraente nel cui territorio la stessa impresa ha sede. La domanda deve contenere l'itinerario, l'orario per l'intero anno, l'indicazione delle tariffe determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo dagli Organi competenti delle Parti contraenti, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate da tutta la documentazione richiesta e dall'atto di concessione che permette di eseguire il trasporto sul percorso nel proprio territorio.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti.

Accordo-art. 5

Articolo 5. E' considerata autolinea regolare in transito, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra parte con destinazione un terzo paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nell'attraversare il territorio dell'altra parte.

Accordo-art. 6

Articolo 6. L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti condizioni: il servizio deve avere carattere turistico; ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe giornaliere; al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni la autolinea non deve essere diretta ad assolvere necessita' gia' assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali gia' esistenti. L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a tutte le condizioni previste al comma precedente e' soggetta a preventive intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Il servizio delle autolinee in transito di cui all'articolo 6 e' consentito in base ad autorizzazione. L'autorizzazione e' accordata alle imprese in base a domanda da loro diretta alle Autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio le imprese stesse hanno sede. La domanda deve contenere i motivi dell'istituzione del servizio (quando si tratta di servizio la cui istituzione non richieda le preventive intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti, di cui al secondo comma dell'articolo precedente), l'itinerario, l'orario, le tariffe di trasporto, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, le altre indicazioni utili stabilite di comune accordo fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse munite di tutti gli elementi richiesti e dalla raccomandazione ad accordare la richiesta autorizzazione, quando si tratta di servizio che non richiede per la sua istituzione preventive intese fra le Parti contraenti.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Per servizio di navette si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanze o di interesse turistico dei viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi secondo la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di vacanze o di soggiorno turistico debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno salvo diverse intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti. Solo i viaggi effettivi di andata e di ritorno fanno parte del servizio di navette dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Per effettuare un servizio di navette fra due localita' di cui una e' situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, e necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti. L'autorizzazione e' accordata alle imprese sulla base di una domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, lo itinerario, il numero dei viaggi a navette, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio, la descrizione dei veicoli da utilizzare e tutte quelle altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente l'Autorita' competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate dalla documentazione prescritta nonche' dall'autorizzazione che permette di effettuare il richiesto trasporto sul proprio territorio. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie decisioni nel piu' breve tempo possibile.

Accordo-art. 10

Articolo 10. E' considerato servizio occasionale di autobus, agli effetti del presente Accordo, il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle seguenti formule: a) trasporto a bordo dello stesso veicolo delle stesse persone durante tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; b) trasporto a bordo di uno stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un posto marittimo o aereo del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo od aereo sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare: a vuoto; con viaggiatori arrivati per battello o per aereo nel porto o aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio per battello o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; con viaggiatori arrivati per battello o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto od aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio partendo per battello o per aereo da un altro porto od aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; c) servizio effettuato con veicolo a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente, in base ad accordo preventivamente concluso per ricevere comitive turistiche e trasportarle nel Paese di immatricolazione.

Accordo-art. 11

Articolo 11. I trasporti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 10 sono effettuati senza alcuna autorizzazione. Nel caso previsto alla lettera c) dello stesso articolo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente le cui Autorita' competenti si impegnano a decidere con benevolenza in proposito con la massima urgenza. Quando i servizi di cui al precedente comma comportano piu' viaggi in tempi successivi sara' tenuto particolarmente conto delle intese tra i vettori dei due Paesi dirette a stabilire una cooperazione per l'effettuazione di tali trasporti.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Per tutti gli altri servizi di autobus non previsti negli articoli precedenti e' necessario ottenere preventivamente per ogni singolo, caso una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente. L'autorizzazione e' rilasciata alle imprese in base ad una domanda indirizzata da queste all'Autorita' competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede. Detta domanda deve contenere la destinazione del viaggio, l'itinerario, la finalita' del viaggio stesso, la descrizione del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione accompagnandole con tutta la documentazione richiesta e con l'autorizzazione ad effettuare il trasporto sul proprio territorio.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 per le linee regolari, i trasporti in transito, diversi dai servizi occasionali previsti dalle lettere a) e b) dello articolo 10 ed eseguite a mezzo dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di viaggiatori e capaci di piu' di otto posti a sedere oltre quello del conducente, sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione e' accordata alle imprese in base, a domanda diretta alle Autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno sede e da queste saranno trasmesse alle Autorita' dell'altra Parte contraente. I trasporti di cui agli articoli 10 e 12 nonche' quelli di cui al presente articolo non possono assumere il carattere di autolinea regolare.

Accordo-art. 14

Articolo 14. Sono esclusi dal presente Accordo i trasporti di viaggiatori che si effettuano in zone per le quali esistano particolari accordi, salvo il caso in cui le clausole del presente Accordo siano piu' favorevoli.

Accordo-art. 15

Articolo 15. L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito di una autorizzazione rilasciata dalla Autorita' competente dell'altro Paese. Per merce, ai sensi del presente Accordo, si intende ogni bene o carico di qualsiasi natura.

Accordo-art. 16

Articolo 16. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: a) i trasporti funebri; b) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; c) i trasporti di cavalli e veicoli da corsa e di tutte le attrezzature destinate a manifestazioni sportive; d) i trasporti del materiale e delle decorazioni teatrali; e) i veicoli attrezzati per riprese radiotelevisive e cinematografiche; f) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie.

Accordo-art. 17

Articolo 17. Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio e' considerato quale viaggio a parte. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo e su basi di reciprocita' il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.

Accordo-art. 18

Articolo 18. Le autorizzazioni vengono rilasciate in conformita' ad un modello concordato fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista. Ciascuna delle Parti contraenti rimette all'altra Parte le autorizzazioni in bianco, debitamente firmate e nel numero convenuto. Gli organi competenti si scambiano ogni tre mesi le copie delle autorizzazioni rilasciate.

Accordo-art. 19

Articolo 19. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente il carico di merci che debbono essere scaricate sul territorio della medesima altra parte. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altra Parte.

Accordo-art. 20

Articolo 20. Il trasporto di merci nel viaggio di ritorno non e' soggetto ad autorizzazione.

Accordo-art. 21

Articolo 21. Le imprese debbono possedere la capacita' tecnica, commerciale e professionale necessaria per eseguire in modo soddisfacente il trasporto internazionale. Il vettore deve impiegare personale sufficientemente esperto e qualificato.

Accordo-art. 22

Articolo 22. Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli che assicurino la comodita' e la sicurezza dei viaggiatori.

Accordo-art. 23

Articolo 23. Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli idonei al trasporto stesso e mantenuti in buono stato di efficienza.

Accordo-art. 24

Articolo 24. Ogni autoveicolo deve essere munito del documento nazionale di circolazione contenente il numero di immatricolazione, il nome o la marca del costruttore dell'autoveicolo, i numeri del motore e del telaio, il numero dei posti viaggiatori o la portata utile, il nome e l'indirizzo del proprietario.

Accordo-art. 25

Articolo 25. Ogni conducente deve essere in possesso della patente di guida nazionale o internazionale.

Accordo-art. 26

Articolo 26. Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice copia nel quale devono essere registrati da persona idonea tutti i dati che permettano di stabilire il servizio effettuato sul territorio dell'altra Parte contraente espresso in viaggiatori-chilometro o in tonnellate-chilometro. Una di queste copie sara' lasciata alla dogana di uscita.

Accordo-art. 27

Articolo 27. Per il trasporto di viaggiatori in servizio internazionale di linea, ai termini del presente Accordo, sono rilasciati biglietti di viaggio secondo modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Accordo-art. 28

Articolo 28. I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati. Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno qualora le Autorita' competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.

Accordo-art. 29

Articolo 29. Durante il trasporto dei viaggiatori e delle merci eseguito secondo il presente Accordo, i trasportatori dovranno essere in possesso dei seguenti documenti: a) per il trasporto dei viaggiatori: l'atto di concessione o di autorizzazione o la loro copia o fotocopia debitamente autenticate (nel caso in cui ne sia previsto il rilascio) e un foglio di viaggio il cui modello sara' concordato dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti o direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista; b) per il trasporto delle merci: l'autorizzazione prevista dal presente Accordo o la sua copia o fotocopia debitamente autenticata.

Accordo-art. 30

Articolo 30. Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti Assicurazione

Accordo-art. 31

Articolo 31. Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori e di merci debbono impiegare solamente autoveicoli coperti da una polizza di assicurazione, valevole nei due Paesi, contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati. L'ammontare delle somme massimali fissate dalla polizza di assicurazione deve corrispondere a quello prescritto nel territorio della Parte contraente in cui esso e' piu' elevato.

Accordo-art. 32

Articolo 32. Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo passa nel territorio dell'altra Parte contraente munito di un passaporto ordinario. Il visto e' rilasciato con una procedura accelerata e per una durata da un minimo di tre mesi fino ad un anno e per piu' viaggi.

Accordo-art. 33

Articolo 33. I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme sulla circolazione e sui trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente nel territorio della quale il trasporto e' eseguito. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Accordo-art. 34

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