DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. 1177
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modifiche di cui alle annesse tabelle A, B e C firmate dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, e' dovuta una tassa di compensazione nelle misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa. Per le provenienze dagli Stati membri della Comunita' economica europea tale tassa sara' riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Stati non applichino alla esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nelle misure rispettivamente indicate nella suddetta tabella D. Qualora gli Stati di cui al comma precedente applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nella predetta tabella, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sara' commisurato alla differenza tra la misura indicata nella tabella stessa e quella riscossa da detti Stati.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 74.
Tabelle
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Tasse di compensazione di cui all'art. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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