LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1207
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui alla legge 5 aprile 1966, n. 210.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.