DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. 1208
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sulla costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 1331;
Visto l'art. 21 del suddetto regolamento concernente gli impianti di alimentazione dei generatori di vapore;
Visti i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956 concernenti esoneri dall'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni in materia di apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore;
Ritenuta l'opportunita' di modificare il regime stabilito dal suddetto articolo 21 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi la potenzialita' specifica superiore ai 20 kg/m quadri h, ferma restando la rimanente regolamentazione fissata dal regio decreto precitato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Per la tutela dell'incolumita' dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, agli apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore aventi potenzialita' specifica di vapore superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora, si applicano le norme contenute nell'allegato al presente decreto, in luogo di quelle stabilite all'art. 21 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Resta ferma la rimanente regolamentazione stabilita nel citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Art. 2
Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956.
SARAGAT MORO - BOSCO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 95. - VILLA
Allegato - art. 1
Art. 1. Definizioni Per l'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti modificazioni: a) per mezzo di alimentazione, di un generatore di vapore o di piu' generatori di vapore fra loro comunicanti, si intende un apparecchio od un gruppo di apparecchi alimentato da una unica fonte di energia ed atto a fornire la pressione e la portata fissata dalle norme contenute nel presente decreto; b) la prevalenza manometrica totale da sviluppare con i mezzi di alimentazione, e' data dalla pressione alla mandata stabilita dalle presenti norme, diminuita od aumentata dalla pressione esistente alla bocca di entrata dei mezzi di alimentazione medesimi; c) la portata d'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore, e' considerata pari alla quantita' di vapore prodotta al carico massimo continuo, o massimo di punta qualora previsto, accresciuta della portata di acqua degli spurghi continui e di quelli di ricircolazione fra generatori di vapore ed aspirazione dei mezzi di alimentazione, ove esista. Per produzione massima continua o massima di punta del generatore verra' assunto il valore dichiarato dal costruttore del generatore; d) la portata del mezzo di alimentazione, e' data dalla somma della portata dei singoli apparecchi che lo costituiscono, quando questi apparecchi funzionano contemporaneamente in parallelo. La determinazione di essa deve essere fatta secondo quanto previsto al successivo art. 11.
Allegato - art. 2
Art. 2. Caratteristiche dell'acqua di alimentazione L'acqua di alimentazione deve avere caratteristiche tali da non produrre fenomeni pregiudiziali al funzionamento delle pompe del generatore di vapore, in relazione alle condizioni di esercizio del generatore stesso.
Allegato - art. 3
Art. 3. Valvole di ritorno Quando si arrestano i mezzi di alimentazione il ritorno dell'acqua dal generatore deve essere evitato; ove il generatore di vapore sia ad attraversamento meccanico, non e' necessaria la inserzione di valvole di ritegno all'ingresso del generatore, essendo sufficienti quelle disposte in corrispondenza di ciascuno apparecchio di alimentazione.
Allegato - art. 4
Art. 4. Caratteristiche degli apparecchi di alimentazione Gli apparecchi di alimentazione devono: a) nelle condizioni normali di esercizio: nei generatori a circolazione naturale o controllata, mantenere il livello nel corpo cilindrico entro i limiti prescritti; nei generatori ad attraversamento meccanico, alimentare una quantita' di acqua pari alla quantita' di vapore erogato; b) nelle condizioni eccezionali di esercizio, alimentare il generatore di vapore fino a quando esiste la possibilita' che venga ceduto del calore all'acqua del generatore.
Allegato - art. 5
Art. 5. Numero dei mezzi di alimentazione e sistemi di azionamento Ciascun generatore o gruppo di generatori di vapore, deve essere dotato di due mezzi di alimentazione, ciascuno aventi una portata pari al valore fissato al successivo art. 13. I mezzi di alimentazione di cui al comma precedente non devono dipendere, per il loro azionamento, dalla stessa fonte di energia, a meno che si tratti di azionamento diretto a vapore. L'azionamento di entrambi i mezzi di alimentazione mediante energia elettrica e' ammesso soltanto quando vi siano almeno due fonti di energia elettrica ed esista la possibilita' di una rapida commutazione tra le medesime. Tale commutazione deve essere resa automatica per i generatori di vapore di produzione massima superiore alle 50 tonnellate orarie. In ogni caso, ove gli apparecchi di alimentazione del combustibile azionati elettricamente siano commutabili su di una seconda fonte di energia, anche il mezzo di alimentazione principale, se azionato elettricamente, deve essere commutabile con temporaneamente sulla stessa fonte di energia. Nei generatori a circolazione naturale o controllata aventi produzione massima di vapore di oltre 50 tonnellate orarie, ali mentati a combustibile gassoso, se tutti i mezzi di alimentazione sono azionati elettricamente, il combustibile gassoso deve essere intercettato automaticamente nel caso di interruzione della fonte di energia che alimenta gli apparecchi di alimentazione in servizio.
Allegato - art. 6
Art. 6. Per i generatori di vapore, aventi le caratteristiche seguenti, e' ammesso, su parere favorevole del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, l'uso di un solo mezzo di alimentazione avente portata pari al valore fissato al successivo art. 13: a) unita' monoblocco comprendente un generatore di vapore, ed una turbina; b) produzione massima di vapore superiore alle 400 tonnellate orarie; c) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti; d) alimentazione del combustibile alla camera di combustione, legata alla medesima fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio quando questo e' azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettato automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio; e) intercettazione dell'alimentazione del combustibile alla camera di combustione in caso di: abbassamento, oltre un certo limite di sicurezza, del livello nel corpo cilindrico nei generatori a circolazione naturale o controllata; fuori servizio delle pompe di circolazione di caldaia, nelle caldaie a circolazione naturale o controllata; pressione bassa sulla mandata di tutti gli apparecchi di alimentazione della caldaia - a monte delle valvole di non ritorno - nelle caldaie ad attraversamento meccanico.
Allegato - art. 7
Art. 7. Per i generatori, o gruppi di generatori di vapore, aventi le seguenti caratteristiche: a) attraversamento meccanico per qualsiasi produzione di vapore, oppure circolazione naturale o controllata con produzione massima di vapore superiore a 50 tonnellate orarie; b) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti; c) alimentazione del combustibile alla camera di combustione legata alla medesima fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio, quando questo e' azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettabile automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio; e' ammesso un diverso proporzionamento del mezzo di alimentazione principale e di quello secondario, tenuto normalmente di riserva, e precisamente: se il mezzo principale e' costituito da un solo apparecchio, il mezzo di riserva deve avere una portata eguale a quella del mezzo principale; se il mezzo di alimentazione principale e' costituito da due apparecchi, aventi ciascuno una portata di almeno la meta' del valore fissato al successivo art. 13, il mezzo di riserva puo' essere costituito da un solo apparecchio avente portata pari almeno alla meta' del valore stabilito all'art. 13 medesimo. In ogni caso il mezzo di alimentazione di riserva deve assicurare la portata d'acqua di completamento occorrente, in base al successivo art. 13, nel caso di arresto dell'apparecchio di maggiore portata del mezzo principale.
Allegato - art. 8
Art. 8. Per i generatori o gruppi di generatori di vapore, aventi una produzione massima complessiva di oltre 5 tonnellate orarie fino a 50 tonnellate orarie e funzionanti con combustibile polverizzato, liquido o gassoso, e' ammesso, in luogo dei due mezzi di alimentazione della portata fissata dal successivo art. 13, un mezzo di alimentazione principale, costituito da due apparecchi aventi ciascuno, rispettivamente, portata pari al 70% o al 60% della portata richiesta - a seconda che si tratti di generatori senza regolazione automatica o con regolazione automatica - nonche' da un secondo mezzo di alimentazione secondario, normalmente tenuto di riserva, avente anche esso portata pari al 70% o al 60% della portata di acqua di alimentazione richiesta - a seconda che si tratti di generatori senza regolazione automatica o con regolazione automatica.
Allegato - art. 9
Art. 9. Per i generatori o gruppi di generatori di vapore, di produzione massima complessiva fino a 5 tonnellate orarie, e' ammesso, in luogo dei due mezzi di alimentazione della portata fissata al successivo art. 13, un mezzo di alimentazione principale costituito da due apparecchi, ciascuno di portata pari al 125% della portata dell'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore, ed un mezzo di alimentazione secondario, normalmente tenuto di riserva, avente portata pari al 125% della portata di acqua di alimentazione.
Allegato - art. 10
Art. 10. Pressione richiesta alla mandata dei mezzi di alimentazione La pressione alla mandata dei mezzi di alimentazione deve essere scelta secondo quanto previsto al successivo art. 11, tra i seguenti valori: a) per i generatori di vapore a circolazione naturale o controllata: alla pressione di esercizio del corpo cilindrico del generatore dichiarata dal costruttore o, in sua mancanza, alla pressione di bollo, vanno sommate le cadute di pressione, alla portata definita all'art. 1, lettera c) considerata al 100%, dovute a: altezze resistenti statiche e cinetiche fra il mezzo di alimentazione e l'ingresso al generatore; altezze resistenti statiche e cinetiche delle parti interne del generatore comprese tra l'ingresso del generatore e la mezzeria del corpo cilindrico; I valori della pressione devono essere aumentati per la condizione a) dell'art. 11, del 10% la pressione di esercizio nel corpo cilindrico del generatore dichiarata dal costruttore, oppure del 5% la pressione di bollo; b) per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico: alla pressione di apertura della prima valvola di sicurezza, vanno sommate le cadute di pressione, alla portata definita all'art. 1, lettera c), considerata al 100%, dovute a: altezze resistenti statiche e cinetiche fra mezzo di alimentazione ed ingresso al generatore; altezze resistenti statiche e cinetiche delle parti del generatore comprese fra l'ingresso ed il punto dove sono installate le valvole di sicurezza. Per la condizione a) dell'art. 11 la pressione di apertura della prima valvola di sicurezza deve essere maggiorata del 5%.
Allegato - art. 11
Art. 11. Dimensionamento dei mezzi di alimentazione Qualunque sia il numero degli apparecchi costituenti i due mezzi di alimentazione, il dimensionamento complessivo di ciascun mezzo deve essere determinato in base alla piu' severa delle seguenti condizioni: "a) portata come definita all'art. 1, lettera c), considerata al 100%, con la pressione risultante dalla somma delle altezze resistenti e della pressione nel generatore di vapore, maggiorata secondo quanto previsto al precedente art. 10; b) portata, secondo quanto stabilito al successivo art. 13, con pressione risultante dalla somma, alla portata considerata, delle altezze resistenti e della pressione nel generatore di vapore, valutate con i criteri di cui al precedente art. 10 ma senza maggiorazioni. Riportate le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) nel piano pressioni-portate, ciascuno dei due punti cosi' ottenuto deve risultare non al di sopra della curva caratteristica relativa al mezzo considerato.
Allegato - art. 12
Art. 12. Per i generatori di vapore con produzione massima fino a 50 tonnellate orarie, con sviluppo di tubazioni fra i mezzi di alimentazione ed il generatore non superiore a 60 metri e con velocita' effettiva di flusso nella tubazione stessa non superiore a 2 metri al secondo e' ammesso in deroga al precedente art. 11, il seguente dimensionamento: portata, secondo quanto stabilito al successivo art. 13 e pressione pari alla somma della pressione di bollo del generatore moltiplicata per 1,10 ed aumentata: a) dell'altezza statica resistente; b) di 1,5 atmosfera oppure di 0,5 atmosfera, a seconda che il generatore sia o non sia provvisto di regolatore automatico di livello.
Allegato - art. 13
Art. 13. Portata di un mezzo di alimentazione [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=066U120800100130110001&dgu=1967-01-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=1967-01-17&art.codiceRedazionale=066U1208)
Allegato - art. 14
Art. 14. Deroghe particolari Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione, puo' concedere deroghe all'applicazione delle presenti norme per installazioni di generatori di vapore o di liquidi surriscaldati, del tipo a fuoco diretto, che presentino problemi di alimentazione particolari. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma prescrivera' le garanzie e le condizioni sostitutive di sicurezza, necessarie. Il Ministro per il lavoro e la previdenza socia le BOSCO Il Ministro per l'industria e il commercio ANDREOTTI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.